Comunicazioni ufficiali, eventi, e novità legate all’attività dell’Associazione.
L’ufficio centrale della Cassazione fa prevalere la Costituzione sulla legge ordinaria (come logico che sia)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM
MEMORIA DI SEGNALAZIONE-DENUNCIA DI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 352/1970
Per l’Associazione “Passione civile con Valerio Onida”, C.F. 97971880154, con sede in Milano via Giovanni Pezzotti n. 10, in persona del legale rappresentante, dott. Marco Luca Onida, assistita nella redazione del presente atto dall’Avv. Prof. Alessandro Lauro, del foro di Brescia.
e individualmente per i sig.ri:
– Ladu Marco,
– Lauro Alessandro,
– Onida Marco Luca,
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- SOGGETTI PRESENTATORI DELLA MEMORIA-SEGNALAZIONE
La presente memoria-segnalazione è presentata dall’Associazione “Passione civile con Valerio Onida”, rappresentata dal suo presidente, nonché da alcuni singoli membri di detta Associazione, in quanto cittadini sottoscrittori della richiesta popolare di referendum ex art. 138 Cost., oggi sottoposta al vaglio di codesto Ufficio per la dichiarazione di legittimità della richiesta, cui all’art. 12 della legge n. 352 del 1970.
L’Associazione “Passione civile con Valerio Onida”, senza fini di lucro, è stata istituita per «contribuire a diffondere e riflettere sulla dottrina e sull’impegno civile del professore Valerio Onida, costituzionalista, promuovendo dibattiti e occasioni di incontri aperti, coinvolgendo giovani e studenti di ogni grado di studio e in generale la comunità civile. Essa si avvale dell’ausilio di studiosi delle scienze sociali e umane, intellettuali, politici e amici che si riconoscono nell’esempio di Valerio Onida. al fine di contribuire a preservare la cultura democratica espressa dalla Costituzione repubblicana del 1948» (art. 3 dello Statuto).
L’Associazione è già stata ammessa, con decreti del Presidente della Corte costituzionale del 5 novembre 2024 e del 4 marzo 2025, come amica curiae presso la Consulta, a testimonianza della sua attività a tutela della vitalità democratica dell’ordinamento costituzionale.
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- AMMISSIBILITÀ DELLA DENUNCIA-INTERVENTO SULLA BASE DELLA PRECEDENTE GIURISPRUDENZA DI CODESTO UFFICIO
Il presente atto di intervento-denuncia è presentato sulla scia della giurisprudenza di codesto Ufficio Centrale per il referendum, che ha ammesso memorie provenienti da soggetti diversi dal comitato promotore, nella misura in cui esse si configurassero come «denuncia o segnalazione di un possibile profilo di illegittimità costituzionale della procedura referendaria» (Ordinanza 12 dicembre 2024, referendum sulla c.d. “autonomia differenziata, pag. 9, punto 7.4). Rispetto a tale caso, deve soggiungersi che i sottoscrittori di questo atto sono cittadini firmatari della richiesta di referendum popolare, avviata in data 19 dicembre 2025, come testimoniato dai certificati rilasciati dalla piattaforma elettronica del Ministero della Giustizia oggi deputata a tale raccolta in base all’art. 38 quater del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108 del 2021.
Il presente atto intende quindi segnalare all’Ufficio Centrale profili di illegittimità costituzionale della legge n. 352 del 1970, in riferimento alla disciplina da tale legge recata rispetto al referendum costituzionale previsto dall’art. 138 Cost., così che l’Ufficio, pacificamente legittimato da pluridecennale giurisprudenza a sollevare questione di legittimità costituzionale, investa la Corte costituzionale dei profili di seguito dedotti.
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- LE PECULIARITÀ DELLA VICENDA REFERENDARIA ALL’ATTENZIONE DELL’UFFICIO CENTRALE
Preliminarmente, giova ripercorrere le tappe fondamentali della vicenda referendaria oggi all’attenzione di codesto Ufficio, connotata da varie peculiarità e anomalie che hanno condotto all’indizione del referendum costituzionale prima dello spirare del termine trimestrale di cui all’art. 138 Cost., mentre era in corso la raccolta delle firme per la richiesta popolare prevista dalla medesima norma costituzionale, in antitesi a quanto sino ad ora avvenuto nella storia repubblicana.
La legge di revisione costituzionale di cui si discute è stata approvata definitivamente dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025; da tale data ha iniziato a decorrere il termine di tre mesi previsto dall’art. 138, secondo comma, Cost., destinato a scadere il 30 gennaio 2026, entro il quale i soggetti legittimati potevano tutti richiedere il referendum costituzionale. Nei primi giorni successivi alla pubblicazione, e precisamente il 4, 5, 6 e 7 novembre 2025, sono state depositate presso l’Ufficio centrale per il referendum quattro distinte richieste di iniziativa parlamentare (due dei parlamentari di maggioranza e due di opposizione), tutte ammesse con ordinanza del 18 novembre 2025. A partire da tale ordinanza, il Governo ha ritenuto decorrente il termine di sessanta giorni di cui all’art. 15 della legge n. 352 del 1970, individuandone la scadenza nel 17 gennaio 2026. Nel frattempo, tra il 20 e il 22 dicembre 2025, a seguito della costituzione di un comitato promotore, è stata avviata la raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta referendaria popolare (di cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 295 del 20 dicembre 2025).
Al 12 gennaio 2026 le firme raccolte avevano già superato quota 385.000; nondimeno, nella medesima data il Consiglio dei Ministri ha deliberato le date del referendum, cui ha fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, che ha fissato la consultazione per i giorni 22 e 23 marzo 2026 sulla base della proposta governativa. Successivamente, il 15 gennaio 2026 (due giorni prima la scadenza del termine sopra ricordato), è stata raggiunta e superata la soglia delle 500.000 sottoscrizioni richieste per l’iniziativa popolare, mentre il termine costituzionale di tre mesi ex art. 138, secondo comma, Cost. sarebbe comunque spirato solo il 30 gennaio 2026.
Occorre ricordare che una analoga questione interpretativa in ordine al dies a quo del termine di cui alla legge n. 352 del 1970 si è già posta in occasione dei precedenti referendum costituzionali del 2001 e del 2016. In particolare, nel 2001 – primo caso nella storia in cui la questione si è posta – il Governo Amato II affrontò espressamente il problema del coordinamento tra il termine costituzionale di tre mesi per la presentazione delle richieste referendarie e il termine previsto dalla legge n. 352 del 1970, adottando per la prima volta l’interpretazione secondo cui quest’ultimo dovesse decorrere solo dalla scadenza del trimestre costituzionale, così da consentire a tutti i soggetti legittimati, ivi compresa la frazione del corpo elettorale, di esercitare integralmente il proprio diritto di iniziativa. Tale soluzione venne recepita nel decreto presidenziale di indizione del referendum dell’agosto del 2001[1] ed è stata poi seguita anche in occasione del referendum costituzionale del 2016 (ove era stato lasciato il tempo di raccogliere le firme, che non sono state raggiunte)[2], consolidando così una prassi conforme a Costituzione che valorizza il carattere incomprimibile del termine ex art. 138, secondo comma, Cost.
Diversamente, nei referendum costituzionali del 2006 e del 2020 tale problema non si è posto, poiché in entrambe le occasioni non si è verificata l’ipotesi dell’attivazione anticipata dell’iniziativa parlamentare da parte della maggioranza: né nel 2006 né nel 2020 la maggioranza ha promosso direttamente la richiesta referendaria. Tuttavia, in particolare nel 2006 appare chiaro che il Governo attese che tutte le richieste referendarie fossero dichiarate ammesse da codesto Ufficio centrale prima di deliberare[3].
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- IN VIA PRINCIPALE: QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 12, comma 3, e 15, comma 1, della legge 25 maggio 1970, n. 352. Violazione degli art. 1, 2, 3 e 138 Cost. e del principio di leale collaborazione fra poteri dello Stato.
La prima questione di legittimità costituzionale verte sul combinato disposto degli artt. 12, comma 3, e 15, comma 1, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevedono che gli atti prodromici all’indizione del referendum siano adottati allo scadere del termine trimestrale previsto dall’art. 138 Cost.
4.1. SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE
Come già esposto al punto 3, l’Ufficio Centrale si trova oggi a pronunciarsi sulla legittimità di una richiesta referendaria, dopo che il referendum popolare è già stato indetto con D.P.R. del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.10 del 14.01.2026.
Delle due, l’una: se la richiesta viene considerata legittima, la trasmissione dell’ordinanza al Governo sarebbe priva di qualsivoglia effetto, essendo ormai già indetto il referendum e non potendo configurarsi alcun nuovo obbligo di provvedere in capo al Governo. Ciò determina due conseguenze rilevanti: da un lato, si assisterebbe all’amputazione del ruolo e del potere dell’Ufficio Centrale, la cui eventuale nuova ordinanza rimarrebbe un semplice flatus vocis, che il Governo potrebbe ritenere sprovvisto di effetti giuridici. Del resto, non si può dire che – nel momento in cui è stato adottato – il DPR di indizione fosse conforme al paradigma legale (sebbene tale paradigma sia in contrasto con la Costituzione), sicché il principio tempus regit actum renderebbe il Governo sostanzialmente immune dagli effetti della nuova ordinanza. Dall’altro lato, la richiesta popolare sarebbe privata di una sua parte sostanziale, ovvero la proposta di un quesito, che va formulato da codesto Ufficio, il quale ha tuttavia già espletato questa formalità. Da ciò deriva che la declaratoria di illegittimità costituzionale ripristinerebbe il potere dell’Ufficio, malgrado l’indizione, di trasmettere la nuova richiesta ammessa, corredata dal relativo quesito, al Governo per i successivi adempimenti, ai quali detto organo sarebbe tenuto.
Nell’altra ipotesi, in maniera più deflagrante, la richiesta potrebbe considerarsi ormai priva di attualità e conseguentemente ne verrebbe dichiarata la non ammissione, vanificando così l’autonoma iniziativa dei cittadini.
Poste queste premesse, non v’è chi non veda come un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme indubbiate produrrebbe chiari effetti sulla verifica da compiere ad opera dell’Ufficio, il quale potrebbe prescindere dall’alternativa binaria di cui sopra, pronunciandosi affermativamente e senza remora alcuna sulla legittimità della richiesta, facendo sì che a detta pronuncia conseguano gli effetti ad essa ascritti dalla legge.
Detto altrimenti, ove la Corte costituzionale sancisse l’illegittimità delle due norme che, in combinato disposto (o singolarmente: si veda infra), non impongono di attendere lo scadere del termine trimestrale previsto dall’art. 138 prima di dare corso alle procedure referendarie, codesto Ill.mo Ufficio dovrebbe trasmettere, al Governo e agli altri organi costituzionali indicati dalla legge n. 352 del 1970, una nuova ordinanza corredata da un nuovo quesito, e a partire da questa decorrerebbe il termine per una nuova indizione, giacché gli effetti retroattivi della pronuncia del giudice delle leggi renderebbero illegittimo il D.P.R., non rispettoso della norma legislativa così modificata poiché adottato prima dello spirare del termine costituzionale dell’art. 138 Cost. In effetti, la nuova ordinanza dell’Ufficio Centrale si renderebbe necessaria per ripristinare la legalità, costituzionale e primaria, in tesi violata.
Ad abundantiam, si sottolinea che in plurime occasioni la Corte Costituzionale (sent. n. 129 del 2025, n. 164 del 2023, n. 249 e n. 154 del 2021, n. 394 del 2006 e n. 148 del 1983; ordinanza n. 194 del 2022) ha sottolineato che la rilevanza può essere riconosciuta allorquando la norma indubbiata incida sul percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo a quo. Pare fuor di dubbio che l’Ufficio Centrale debba confrontarsi, per la prima volta nella storia repubblicana, con quest’eventualità della richiesta in termini eppure successiva all’indizione referendaria, trovandosi così ad interpretare ed applicare le norme indubbiate.
4.2. SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA: a) l’impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata a seguito di rottura della prassi costituzionale
Occorre premettere che la situazione venutasi a creare poteva serenamente essere evitata ove il Governo avesse rispettato la prassi costituzionale inaugurata nel 2001, cioè avesse atteso lo spirare del termine trimestrale per l’adozione della delibera di proposta al Capo dello Stato delle date referendarie.
Il TAR Lazio (sent. 28 gennaio 2026 n. 1694) ha ritenuto che a tale prassi non potesse essere riconosciuto il rango di consuetudine costituzionale («in almeno due delle quattro occasioni nelle quali s’è fatto ricorso, durante la storia repubblicana, al referendum costituzionale (e, precisamente, nel 2016 e nel 2020), la consultazione referendaria è stata indetta dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale previsto dall’art. 138, comma secondo, Cost. solo perché, in quelle ipotesi, anche le ordinanze ammissive della consultazione da parte dell’Ufficio centrale per il referendum erano state emanate dopo il decorso del termine trimestrale, sicché l’indizione del referendum una volta spirato lo spatium temporis di tre mesi non è certo dipeso dal convincimento di un organo costituzionale di doversi attenere ad un precetto giuridicamente vincolante (opinio juris ac necessitatis), bensì da specifiche circostanze attinenti a quei casi concreti»). Malgrado l’opinabilità di tale assunto, esso sta viceversa a dimostrare che – in tutti i casi dove il referendum costituzionale è stato celebrato – tutti gli organi costituzionali coinvolti nel procedimento referendario hanno atteso il decorso del trimestre costituzionalmente previsto prima di dare corso all’indizione.
La rottura di questa prassi, compiuta – in assenza di qualsivoglia motivazione – dal D.P.R. del 13 gennaio 2026 dimostra che una lettura costituzionalmente orientata della norma (che si era, nei fatti, imposta per via di prassi o addirittura di consuetudine) non è più consentita e che, comunque, è venuto a crearsi un dubbio interpretativo serio, meritevole della massima considerazione. Del resto, è stato pure osservato che la prassi introdotta dal Governo Amato nel 2001 si mostra comunque una prassi contra legem (ma secundum constitutionem), stante il chiaro tenore del dispositivo legislativo che, nella scansione dei termini referendari, non sembra ammettere margini di apprezzamento temporale, se non quelli testualmente previsti, che decorrono pur sempre dall’adozione dell’ordinanza di ammissione delle richieste.
Questa frattura tra la lettera della legge n. 352 del 1970 e la Costituzione non può che essere sanata da una pronuncia del giudice delle leggi, che riduca a legittimità tale discrasia.
4.3. SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA: b) sulla violazione degli artt. 1, 2, 3 e 138 Cost.
L’art. 138, comma secondo, Cost. sancisce che «Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali».
Nella sua chiarissima formulazione, la disposizione della Legge fondamentale fissa un solo ed unico termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge, atto notiziale che lo stesso comma separa ed anticipa – rispetto alle leggi ordinarie – dalla promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica. Si noterà che, sin da questo accorgimento tecnico, la Costituzione intende garantire l’attivazione della partecipazione popolare extra-parlamentare, giacché i singoli cittadini elettori (diversamente dai parlamentari che hanno partecipato al procedimento di approvazione) potrebbero non essere al corrente dell’avvenuta approvazione.
Se banalmente si parte da questa prospettiva, che la Costituzione utilizzi la congiunzione disgiuntiva “o” non assume affatto valore dirimente nel ritenere che l’iniziativa di uno dei soggetti promotori possa elidere quella degli altri. Basti pensare a come cambierebbe la norma se al posto della “o” vi fosse la “e”: significherebbe che dovrebbero cumularsi le tre domande affinché si arrivi al referendum.
Il referendum costituzionale dell’art. 138 Cost. rappresenta una delle forme nelle quali si manifesta la sovranità popolare, in base all’art. 1 Cost., sovranità che nei soli casi previsti dalla Costituzione può attivarsi spontaneamente dal basso. È una frazione del corpo elettorale sovrano che chiede all’intero di pronunciarsi su decisioni assunte dai rappresentanti eletti in Parlamento. Ora, ammettere che questa attivazione possa essere frustrata dalla maggiore rapidità (garantita del minore numero) con cui si raccolgono le sottoscrizioni di una frazione di quegli stessi rappresentati parlamentari, nega in radice l’essenza della scelta costituzionale, cioè consentire che il corpo elettorale – agitato da una sua frazione – si attivi e promuova la più ampia partecipazione su un quesito di approvazione di una revisione costituzionale, tanto più rilevante per la materia e l’assenza di quorum strutturale nella procedura referendaria.
Il fatto che le norme indubbiate consentano (non solo teoricamente, ma anche concretamente, come avvenuto) l’elisione della richiesta popolare a seguito di richiesta parlamentare attenta direttamente al nucleo di garanzia partecipativa di cui l’art. 138 è portatore. In discussione non c’è “solo” la tutela della rigidità costituzionale, come realizzazione del principio gerarchico nel sistema delle fonti, ma la piena democraticità dell’ordinamento costituzionale in cui non vi è più scissione fra lo Stato ed il popolo, ma quest’ultimo innerva con la sua sovranità ogni ganglio istituzionale della Repubblica. In effetti la Corte costituzionale ha affermato che «l’essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione, […] è la necessaria democraticità del processo politico referendario e l’esigenza che in esso sia offerta dal servizio pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati, anche attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione dell’opinione pubblica» (sentenza n. 49 del 1998).
Del resto, appare indiscutibile che tutto il procedimento disegnato dall’art. 138 sia pensato come freno rallentatore di eventuali iniziative di revisione della Costituzione, pure con uno scopo selettivo che incentivi le forze parlamentari ad accordarsi su quelle modifiche che possano incontrare un favore così ampio in seno alle Camere, tale da impedire la provocatio ad populum. Se ciò è vero, qualunque interpretazione “acceleratrice” appare in contrasto con la ratio della norma costituzionale, fermo restando l’unico termine trimestrale previsto dalla Costituzione che, come tale, non appare in alcun modo derogabile. Non sembra inutile aggiungere che i termini legislativi concepiti dalla legge n. 352 del 1970 erano plasmati su un grado di tecnologia ben diverso e dunque la dilatazione dei tempi si giustificava in relazione alle operazioni necessarie di svolgimento dell’iter, che la tecnologia attuale sveltisce sensibilmente (a partire dalla raccolta digitale delle firme, senza contare la velocizzazione di qualunque forma di comunicazione inter-organica). Insomma, il legislatore del 1970 poteva ragionevolmente dare per scontato che le operazioni sarebbero procedute lentamente, così che l’indizione del referendum sarebbe giunta naturaliter dopo il termine costituzionale.
Va poi soggiunto che, mentre l’art. 75, ultimo comma, Cost. rinvia alla legge le modalità di attuazione del referendum, l’art. 138 è di per sé norma auto-applicativa: del resto, i Costituenti non potevano consentire anche solo il rischio che, in assenza di legge ordinaria, venissero approvate revisioni costituzionali a maggioranza sulle quali non sarebbe stato possibile chiedere il pronunciamento popolare. A fortiori, dunque, le norme primarie non possono abbreviare o consentire l’abbreviazione del termine costituzionale di tre mesi.
Del resto, un’interpretazione delle norme legislative che consenta l’effetto qui censurato (ovvero il caso che la prima richiesta referendaria privi di effettività tutte le successive a seguito di indizione pre-trimestre) si pone palesemente in contrasto con l’inderogabile solidarietà politica di cui all’art. 2 Cost. La solidarietà politica, come comune appartenenza ad una comunità della stessa specie, sembra, come minimo, richiedere il rispetto dei termini costituzionali che garantiscono a soggetti diversi l’esercizio di diritti politici di iniziativa, come quello contenuto all’art. 138. Ciò appare tanto più vero allorché il potenziale conflitto nell’esercizio di diritti politici veda alternativi (e quindi contrapposti) le prerogative di quote parlamentari (come noto, non solo più “minoranze”) e i diritti politici riconosciuti ad una frazione di corpo elettorale.
Non si può inoltre tralasciare che la Costituzione (art. 3, comma secondo) impone la rimozione di tutti gli ostacoli che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Se prese sul serio, queste parole sembrano stagliarsi contro ogni tentativo di limitare i diritti di partecipazione politica dei cittadini, tanto più laddove simili tentativi provengano da organi della Repubblica (che è il soggetto eternamente impegnato dalla norma citata ad operare affinché questi ostacoli siano rimossi).
Tutti questi argomenti corroborano la meritoria posizione, già assunta da codesto Ufficio Centrale, che vede prevalere la sostanza sulla forma che si sintetizza nel favor partecipationis. In effetti, è stato affermato che «l’intera legge n. 352 del 1970 deve ritenersi “rivolta ad agevolare quanto più possibile l’esercizio da parte del cittadino elettore del diritto costituzionale così attribuitogli” e, per altro, la semplificazione e lo snellimento dell’intera procedura di formalizzazione della volontà popolare, cui il Costituente ha inteso dare spazio, si pone “in perfetta congruenza con l’ispirazione democratica che permea di sé l’istituto referendario”» (UCR, ordinanza 12.12.2024, con citazione interna di UCR, ordinanza 25.9.1980).
4.4. SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA: c) sulla violazione del principio di leale collaborazione fra i poteri
Nel concreto svolgersi della storia istituzionale del Paese, i grandi principi di struttura della Costituzione prima richiamati (art. 1, 2, 3 e 138 Cost.) sono permeati dall’ulteriore principio, considerato diretto corollario della separazione fra i poteri, della leale collaborazione fra i poteri dello Stato. Tale principio appare frustrato dall’assenza, nella legge n. 352 del 1970, di una sospensione dei termini che consenta al corpo elettorale di organizzarsi e di raccogliere le necessarie sottoscrizioni della richiesta referendaria.
Come è noto, la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto al comitato referendario la qualifica di “potere dello Stato” o, rectius, di organo rappresentante della frazione del corpo elettorale, e per ciò stesso abilitato ad agire in giudizio per conflitto dinanzi alla Corte. Già nella sentenza n. 69 del 1978 (che per prima riconobbe il comitato referendario ex art. 75 come potere dello Stato) rilevava come «nell’analogo caso del referendum previsto dall’art. 138, secondo comma, Cost., nell’ambito del procedimento formativo delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, per cui l’iniziativa referendaria può essere assunta da un quinto dei membri di una Camera, o da 500.000 elettori, o da cinque Consigli regionali, sarebbe assurdo ritenere legittimati a proporre ricorso per conflitto di attribuzione il gruppo dei parlamentari o dei Consigli regionali proponenti, e non quello di 500.000 elettori». In effetti, i 500mila elettori «attivano la sovranità popolare nell’esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare» (sent. 206 del 2025 e plurime decisioni ivi riportate). Questo concorso fra organi deve necessariamente atteggiarsi secondo canoni di lealtà, ovvero ogni organo e potere coinvolto deve agire con «correttezza e lealtà, nel senso dell’effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti» (cfr. Corte cost., sentt. n. 110/1998, 410/1998 e 487/2000, ex plurimis).
Nel momento in cui il testo di legge consente ad un organo di ledere le attribuzioni di un altro, in assenza di un valore costituzionale che a ciò lo autorizzi, esso si pone in contrasto, oltre che con i già dedotti parametri, anche con tale principio. Non vi sono ragioni per ritenere che questo principio di leale collaborazione – anche qui estrinsecazione del particolare dovere di solidarietà politica – non debba valere anche a beneficio dei 500.000 elettori che si fanno progressivamente “potere dello Stato”. Appare evidente che la possibilità che il Governo proponga l’indizione prima che sia decorso il termine trimestrale e che il corpo elettorale abbia avanzato la sua proposta referendaria appare in contrasto con questi enunciati, sia poiché impedisce alla frazione elettorale di esercitare la sua attribuzione, sia – ancora più radicalmente – perché tenta di sottrarre ad essa il riconoscimento come potere dello Stato, che in ipotesi verrebbe meno allorquando la richiesta referendaria popolare fosse non ammessa o comunque privata di effetto a causa dell’indizione anticipata.
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- QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE del solo art. 15, comma 1, della legge 25 maggio 1970, n. 352. Violazione degli art. 1, 2, 3 e 138 Cost. e del principio di leale collaborazione fra poteri dello Stato.
L’illegittimità costituzionale sopra prospettata può affliggere individualmente sia l’art. 12, comma 3, l. n. 352/1970, nella parte in cui impone all’Ufficio Centrale di pronunciarsi prima della perenzione del termine trimestrale dell’art. 138 Cost., sia l’art. 15, comma 1, l. n. 352/1970, nella parte in cui non prevede che l’indizione avvenga “purché sia decorso il termine di tre mesi previsto dall’art. 138 Cost.”.
Essendo ormai scaduto tale termine, si ritiene che possa essere rilevante solo la questione riferita all’art. 15, comma 1, per tutti gli effetti sopra esposti (punto 4.1.). Viceversa, per ragioni di sintesi si intendono qui richiamati tutti gli argomenti volti a dimostrare la non manifesta infondatezza della questione (supra 4.2. e 4.3).
Resta intatta la circostanza che il mancato rispetto dell’art. 138 Cost. deriva dal combinato disposto delle due norme, che impongono di procedere “a tamburo battente”, senza considerare l’effettivo decorso del termine di garanzia che consente – in particolare alla frazione del corpo elettorale – di raccogliere le sottoscrizioni necessarie alla richiesta referendaria.
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Per tutto quanto sopra esposto, si invita codesto Ecc.mo Ufficio Centrale, letta la presente memoria, a sollevare la questione di costituzionalità della legge n. 352 del 1970, come dianzi descritta.
[1] D.P.R. 3 agosto 2001 (GU, Serie Generale n.181 del 06-08-2001). in cui si legge: «Considerato che il Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001, ha stabilito che all’indizione del referendum confermativo del testo della legge costituzionale sopra indicata potrà procedersi entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei tre mesi stabiliti dall’art. 138 della Costituzione, e cioè a far data dal 12 giugno 2001».
[2] D.P.R. 27 settembre 2016 (GU, Serie Generale n. 227 del 28-09-2016): «Viste le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, di cui una emessa il 6 maggio 2016, depositata e comunicata in pari data e un’altra pronunciata il 4 agosto 2016, depositata e comunicata l’8 agosto 2016, con le quali sono state dichiarate legittime e ammesse le richieste di referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del suddetto testo della legge costituzionale». In questo caso si evince chiaramente la rispettosa attesa del decorso del termine ex art. 138 Cost. dal tempo che intercorre fra la prima ordinanza (6 maggio 2016) e l’adozione del decreto (27 settembre).
[3] D.P.R. 28 aprile 2006 (GU, Serie Generale n. 100 2-05-2006): «Viste le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, di cui due emesse in data 21 febbraio 2006 e in pari data depositata e comunicate e la terza emessa in data 16 marzo 2006 e in pari data depositata e comunicata, con le quali sono state dichiarate legittime le richieste di referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente: «Modifiche alla Parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005; […] Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006».