In questa sezione sono pubblicate, una volta ammesse dalla Corte, le opinioni redatte dall’Associazione, a beneficio di tutti gli interessati
a cura di Alessandro Lauro

AMMESSA DALLA CONSULTA UNA NUOVA OPINIONE DELL’ASSOCIAZIONE A TUTELA DELLA DIGNITA’ IN CARCERE

Giugno 30, 2026
Con decreto presidenziale del 30 giugno 2026, la Corte costituzionale ha ammesso una nuova opinione come “amica curiae” della nostra associazione. L’opinione è svolta in chiave adesiva all’ordinanza del Tribunale di Firenze che dubita della legittimità costituzionale delle norme che impediscono al giudice di disporre la detenzione domiciliare in presenza di situazioni di degrado materiale all’interno delle carceri, tali da rendere la pena contraria al senso di umanità.
Riportiamo di seguito il testo dell’opinione, seguito dal link al decreto presidenziale di ammissione.

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

OPINIONE EX ART. 6 N.I.G. DINNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Per l’Associazione “Passione civile con Valerio Onida”, C.F. 97971880154, con sede in Milano via

Giovanni Pezzotti n. 10, in persona del legale rappresentante, dott. Marco Luca Onida  e assistita, ai fini della redazione della presente opinione, dai Proff. Antonio D’Andrea e Arianna Carminati e dall’Avv. Prof. Alessandro Lauro, del foro di Brescia (soci ordinari)**.

IN RELAZIONE A

Reg. Ord. n. 69  (G.U. 6/5/2026 n. 1), ord. del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 4 marzo 2026

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  1. SOGGETTO PRESENTATORE

L’Associazione “Passione civile con Valerio Onida”, senza fini di lucro, è stata istituita per «contribuire a diffondere e riflettere sulla dottrina e sull’impegno civile del professore Valerio Onida» (art. 3 dello Statuto).

L’Associazione è già stata ammessa, con decreti del Presidente della Corte costituzionale del 5 novembre 2024 e del 4 marzo 2025, come amica curiae presso codesto Ill.mo Giudice, a testimonianza della sua attività a tutela della vitalità democratica dell’ordinamento costituzionale.

Con il presente atto, l’Associazione intende onorare la memoria del prof. Onida con riguardo alla dignità ed ai diritti dei detenuti, al centro di una sua incessante attività pro bono condotta dopo l’uscita dalla Corte costituzionale, in particolare nel carcere di Bollate dove gli è stato dedicato lo “sportello giuridico”, ma secondo una sensibilità già ben presente nell’attività di giudice e intellettuale[1]. A questo scopo, l’Associazione ha riservato un apposito spazio nel sito internet alle questioni carcerarie (“Il carcere che non vorremmo”) ed è stata promotrice di eventi connessi a tali tematiche. In particolare, nel settembre 2025 si è promosso un incontro con Luigi Pagano, garante dei detenuti di Milano; nel febbraio 2026 è stato organizzato un incontro sulle “case lavoro”, con l’intervento del Cardinale Zuppi, presidente della CEI.

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  1. LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA: la sua delicatezza “sociale” e la doverosa perimetrazione del petitum

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, della legge 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario), nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità. Sono eretti a parametri costituzionali delle norme indubbiate l’art. 27, comma 3, l’art. 117, comma 1 (nella parte in cui recepisce l’art. 3 CEDU, nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di «trattamento inumano o degradante»), l’art. 2 e l’art. 25, comma 2 della Costituzione.

La scrivente associazione non intende sottovalutare la delicatezza della questione dal punto di vista sociale e potenzialmente “mediatico”, in un’epoca in cui la percezione dell’insicurezza è facilmente brandita come arma di lotta politica. Ma proprio per questo pare essenziale offrire alla Corte una lettura della perimetrazione della q.l.c. e delle sue possibili conseguenze.

L’effetto della dichiarazione di fondatezza consentirebbe infatti al giudice di disporre non il semplice rinvio della pena sino a quando cessino le situazioni di degrado carcerario, ma di rendere possibile l’espiazione della pena detentiva in sede domiciliare.

Questo passaggio sembra fondamentale e serve a distinguere l’istituto che verrebbe a crearsi da altre ipotesi. Lo Stato, in definitiva, non rinuncerebbe affatto alla sua pretesa punitiva nei confronti del condannato, ma semplicemente consentirebbe di mutare il luogo della pena, garantendo così la dignità della persona detenuta. Ma non solo: l’effetto immediato della q.l.c. sarebbe di riconoscere al giudice dell’esecuzione penale un potere discrezionale nella sostituzione della pena carceraria con quella domiciliare, come dimostra l’impugnativa dell’art. 147 c.p. sul rinvio facoltativo della pena.

Va comunque precisato che l’accoglimento della sollevata questione non genererebbe un nuovo caso di rinvio facoltativo: piuttosto, il combinato disposto, verrebbe a creare una applicazione facoltativadella pena domiciliare. Detto in altri termini, qualora la situazione carceraria mostrasse un degrado tale da configurare un “trattamento inumano e degradante”, al giudice non sarebbe riconosciuto il potere di rinviare l’esecuzione penale del condannato detenendo (il che rischierebbe di segnare un rinvio sine die), ma solo di sostituire il luogo di esecuzione della pena del singolo detenuto, in base ad una valutazione che deve necessariamente combinare elementi oggettivi (riguardanti l’istituto penitenziario) ed elementi soggettivi (concernenti la persona del detenuto).

Nessun automatismo di sorta verrebbe dunque sviluppato da una sentenza di accoglimento, né in termini di tempo (la pena resterebbe immutata nel quantum), né in termini di spazio, giacché al giudice resterebbe il compito di verificare le condizioni del caso di specie, sia in termini di “stato dei luoghi” detentivi, sia con riguardo alla personalità e alla pericolosità sociale del soggetto.

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III. SULLA FONDATEZZA: UNA SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE ADEGUATA PER DARE RISPOSTE INDIVIDUALI AD UNA PATOLOGIA SISTEMICA

La scrivente Associazione ritiene che la questione costituzionale sia fondata, poiché rappresenta una soluzione costituzionalmente adeguata ad un vulnus ordinamentale evidente: il giudice dell’esecuzione penale è privo di strumenti che gli consentano di verificare il rispetto della condizione di umanità della pena in relazione alla concreta situazione in cui versano le carceri. Non solo, gli è precluso di “ridurre a umanità” (cioè a dignità) un trattamento sanzionatorio ferma restando l’esecuzione della pena.

Ciò deriva, indubbiamente, dal problema sistemico del sovraffollamento carcerario, che codesta Corte ben conosce (cfr. sent. n. 279 del 2013), aggravato però da situazioni di intollerabile degrado degli spazi carcerari. In effetti, il mero dato quantitativo legato al sovraffollamento può costituire un indice, ma non determina di per sé l’esistenza di una pena contraria al senso di umanità.

Viceversa, l’ordinanza di rimessione ben spiega le condizioni materiali che determinano l’intollerabilità della pena, così come scontata dal detenuto reclamante.

In definitiva, il giudice a quo riconosce che, in quella situazione, la pena è disumana, ma si trova nell’impotenza giuridica di ripristinare il diritto: da qui la richiesta di estendere un potere di valutazione discrezionale in relazione alla fattispecie del trattamento disumano e degradante, con la possibilità di valutare la situazione personale del condannato e quella materiale dell’istituto di pena.

La soluzione così prospettata non è meramente tarata sul caso concreto, ma consente di ampliare il novero di casi previsti dall’art. 147 c.p. anche a situazioni che non sarebbero perfettamente sussumibili nelle fattispecie, eppure meriterebbero attenzione. Si consideri per esempio il caso di cui all’art. 147, n. 2 c.p., che ammette il rinvio dell’esecuzione per chi si trova in stato di grave infermità fisica[2]. Ben potrebbero esistere situazioni di infermità fisica o, in generale, patologiche che potrebbero sopportare la pena carceraria se condotta in un istituto con condizioni igieniche, spaziali e strutturali adeguate. Viceversa, anche una patologia minore (si pensi ad una forma allergica ad acari della polvere o ad altri agenti patogeni che si formano nell’incuria) potrebbe trasformare l’esperienza carceraria in una vera e propria tortura laddove le condizioni igienico-sanitarie apparissero gravemente carenti, come effettivamente avviene in moltissime carceri italiane.

Ci si permette poi di insistere su un fatto decisivo nell’economia della q.l.c. sollevata: la soluzione prospettata dal Tribunale fiorentino consentirebbe allo Stato di NON rinunciare alla sua potestà punitiva, ma semplicemente di consentire l’esecuzione penale al di fuori delle mura, spesso fatiscenti, del carcere, a seguito di valutazione concreta del singolo caso: il che risponde pienamente al principio di personalizzazione del trattamento sanzionatorio ex art. 27, comma terzo, Cost., senza peraltro sacrificare l’esigenza intrinseca di difesa sociale contenuta nella pena stessa.

In tale prospettiva, codesta Ecc.ma Corte non può sottovalutare alcuni elementi ordinamentali che rendono la soluzione proposta particolarmente pregevole.

1) Si consideri in primo luogo il meccanismo di reclamo, disciplinato agli artt. 35 bis e 69 delle norme sull’ordinamento penitenziario.

L’art. 69, comma 6, attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di decidere sui reclami concernenti: a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti.

Ora, non si può sottacere che il meccanismo del reclamo appare non particolarmente soddisfacente a garantire il rispetto dei diritti dei detenuti quando la compressione di questi derivi da situazioni sistemiche che non possono essere eliminate dall’oggi al domani e che richiedono interventi strutturali, risorse e tempi lunghi (nei quali, peraltro, le condizioni della vita carceraria rischiano di aggravarsi ulteriormente).

Non solo, è evidente poi – come dimostrano gli esigui numeri di reclami presentati[3] – che il detenuto non sempre è a conoscenza del rimedio e, quand’anche lo fosse, è abitato da un timore, non certo irragionevole, di possibili ritorsioni o aggravamenti a suo carico derivanti dalla denuncia. Se è vero infatti che la Costituzione, all’art. 13, comma quarto, impone la punizione di «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» – previsione che costituisce, per inciso, l’unico obbligo costituzionale di penalizzazione –, non può trascurarsi che la condizione di restrizione comporta una fisiologica dipendenza della persona detenuta dall’amministrazione penitenziaria. In tale quadro, la prospettiva di segnalare abusi, disfunzioni o trattamenti illegittimi può essere percepita come rischiosa, anche a prescindere dall’effettivo verificarsi di condotte ritorsive. Proprio per questo, l’ordinamento affida la tutela dei diritti dei detenuti anche alla vigilanza della magistratura di sorveglianza, quale presidio esterno rispetto alla gestione quotidiana dell’istituto.

A ciò si aggiunga che nemmeno il giudizio di ottemperanza, almeno nella sua attuale configurazione, pare idoneo a colmare tale deficit di effettività. Esso presuppone, infatti, che l’amministrazione sia rimasta inerte rispetto a un ordine giudiziale puntuale e che l’adempimento possa essere realizzato attraverso un facere concretamente esigibile. Ma quando la violazione dei diritti del detenuto dipende da condizioni strutturali dell’istituto — sovraffollamento, degrado degli ambienti, carenze igienico-sanitarie, insufficienza degli spazi disponibili — l’ottemperanza rischia di trasformarsi in un rimedio solo formalmente satisfattivo. Anche la nomina di un commissario ad acta, in simili ipotesi, può rivelarsi priva di reale capacità ripristinatoria: il commissario può sostituirsi all’amministrazione nell’adozione di atti dovuti, ma non può, da solo e nell’immediatezza, creare posti detentivi, reperire risorse strutturali o rimuovere condizioni materiali di degrado radicate nel complessivo assetto dell’istituto. La vicenda da cui origina l’odierna questione di legittimità costituzionale ne offre conferma: pur a fronte dell’accertamento giudiziale di condizioni incompatibili con il senso di umanità della pena, il percorso rimediale interno non è stato in grado di assicurare una tempestiva cessazione della violazione. Le criticità del giudizio di ottemperanza, del resto, erano state colte già all’indomani dell’introduzione del reclamo giurisdizionale. Nella relazione della Commissione di studio Giostra, che accompagnò la riforma del 2013, si segnalava l’esigenza di un adattamento alla materia penitenziaria della disciplina dell’ottemperanza mutuata dal processo amministrativo. A sua volta, la Commissione ministeriale Ruotolo, istituita nel 2021, con riguardo all’ottemperanza proponeva almeno di rafforzare gli strumenti coercitivi del giudice, prevedendo la possibilità di determinare una somma dovuta dall’amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro al giorno, nonché di attribuire a tale statuizione valore di titolo esecutivo.

2) Si tenga poi presente la disciplina dell’art. 35 ter ord. pen., norma introdotta dal legislatore per tentare di rispondere alle critiche e alle condanne provenienti dalla Corte di Strasburgo. Esso è anzitutto un rimedio risarcitorio – il che presuppone l’illegittimità della condotta tenuta dallo Stato – che consiste in un ristoro finanziario (pari a 8 euro per ciascuna giornata in cui si è subito il trattamento disumano e degradante) e in uno sconto di pena ancora da espiare (un giorno ogni dieci passati nella condizione di cui sopra). E non è qui tema di stabilire se questo rimedio sia effettivo (cosa di cui in parte si potrebbe discutere) né se si tratti di un risarcimento, quanto piuttosto di una forma di indennizzo forfettario, fondato su una valutazione legale standardizzata della lesione subita e non su una puntuale misurazione del danno concretamente patito dal singolo detenuto[4].

La soluzione proposta dal giudice ha una sua intrinseca ragionevolezza, anche se messa in raffronto a questo istituto: lo Stato non solo risparmierebbe l’esborso connesso al risarcimento[5], ma – di nuovo si sottolinea – non dovrebbe nemmeno a rinunciare all’esecuzione penale, come invece avviene con la liberazione anticipata ex art. 35-ter che, per di più, prescinde da ogni valutazione della personalità del richiedente.

3) Ancora, va evidenziato come la facoltà di rinvio dell’esecuzione penale ex art. 147 c.p. sia concessa in situazioni che appaiono, tutto considerato, meno bisognose di un’attenzione ordinamentale rispetto all’ipotesi qui attenzionata. In particolare, ci si riferisce al 147, n. 1, c.p., che consente il differimento della pena «se è presentata domanda di grazia».

Ora, la concessione della grazia è – secondo l’insegnamento di questa Corte, sent. n. 200/2006 – un potere discrezionale del Capo dello Stato da esercitarsi per finalità umanitarie. Il positivo esito del procedimento, tuttavia, è collegato ad un evento futuro e del tutto incerto, non privo di margini di discrezionalità latu sensu politica. Detto altrimenti, l’ordinamento riconosce al giudice il potere di sospendere l’esecuzione per un condannato per il solo fatto della presentazione della domanda di grazia, senza sapere se, come e quando essa sarà concessa (e le statistiche del Quirinale dimostrano la scarsa probabilità di successo, dato che su 1705 richieste, solo 36 atti di clemenza sono stati adottati[6]). Viceversa, a fronte di dati oggettivi, verificati in un procedimento giurisdizionale e nel contraddittorio fra le parti, ed alla constatazione di un trattamento contrario al senso di umanità, al giudice è precluso disporre – si badi – non il differimento dell’esecuzione, ma l’esecuzione in forma di detenzione domiciliare.

  1. L’ADEGUATEZZA DELLA SOLUZIONE PROSPETTATA IN RELAZIONE ALL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

Le circostanze da cui prende le mosse la vicenda contenziosa non sono meramente derubricabili a “inconvenienti di fatto”, non in grado di incidere sulla complessiva valutazione dell’assetto normativo vigente. Esse sono, al contrario, solo un esempio di una situazione endemica, di cui il legislatore attuale non sembra curarsi (e anzi, come è noto a questa Corte, la tendenza all’inasprimento delle pene e alla moltiplicazione delle fattispecie penali non trova requie). Lo dimostra anche il fatto che, pur essendo stato presentato nella legislatura corrente un disegno di legge per far fronte ai casi di incapienza delle carceri, esso non è mai stato nemmeno discusso in commissione[7].

Ovviamente, il lume che deve guidare la Corte in una decisione così delicata non è un sentimento morale, una semplice pietas nei confronti dei detenuti, ma una verifica puntuale di quanto una situazione “di fatto” sia intollerabile agli occhi di un ordinamento costituzionale che, proprio dal fatto, impone alla Repubblica di adoperarsi per adempiere al progetto trasformativo della società di cui la Costituzione è portatrice (art. 3, comma secondo, Cost.). E a fronte di questa intollerabilità è necessario ricercare una soluzione, nel diritto, che quella condizione intollerabile possa alleviare.

Come scriveva Valerio Onida, «[n]ulla come la condizione carceraria evoca l’esigenza e la necessità di assicurarne la piena legalità. Non solo l’imperio della legge non si ferma alle porte del carcere, ma, al contrario, dietro quelle porte la legge si impone più che mai. Naturalmente, perché questo “imperio” si realizzi, non basta che le leggi ci siano: occorre che esse siano, in concreto, applicate e rispettate. E che, quando qualcuno le viola, operino effettivamente i rimedi, i meccanismi di riparazione o di sanzione previsti»[8].

Nemmeno i solenni impegni della Repubblica si fermano alle soglie del carcere: anzi, proprio dove l’umanità si fa più fragile, perché sottoposta al potere coercitivo dell’autorità, si deve misurare la scelta democratica compiuta dai Costituenti. Occorre che anche negli istituti di pena siano garantiti quei diritti fondamentali riconosciuti dalla Repubblica (art. 2) agli uomini per il solo fatto della loro umanità, la quale non può essere degradata nemmeno allorquando venga meno la libertà (art. 13, comma quarto; art. 27, comma terzo). Gli inderogabili doveri di solidarietà illuminano ancor di più questo mosaico che impone allo Stato di trattare i detenuti come persone che, per quanto temporaneamente estromesse dalla vita sociale, sono destinate a rientrarvi a pieno titolo una volta espiata la pena, il cui fine è, appunto, tendenzialmente rieducativo. Ed infatti, ancora riprendendo le parole di Onida, «[c]reare sicurezza non significa mettere in carcere una persona che ha commesso un reato e tenercela. Guardare al futuro in questo senso significa volere una società dove siano sempre meno le violenze e le occasioni di lesione di diritti, dove la sicurezza vale in prospettiva […] la finalità rieducativa della pena presuppone una concezione della persona umana secondo la quale nessuno è considerato irrecuperabile, che non identifica il condannato con il suo reato, ma lo considera una persona che ha commesso un reato, con tutto quello che ne consegue»[9].

Se lo Stato non è in grado di garantire condizioni di vita minimamente dignitosa nei luoghi dove esercita il proprio potere al massimo livello, ebbene sta contravvenendo a quei principi e a quelle missioni costituzionali, poste a fondamento della sua esistenza. È evidente che le carceri non possono essere smantellate d’un colpo, ma occorre ricercare nel diritto una soluzione che possa, considerati tutti i valori costituzionali in gioco, dare spazio anche a quello che sino ad ora appare grandemente sacrificato, ossia il rispetto della dignità umana dei detenuti.

Per tutto quanto già esposto, l’esito prospettato dal giudice rimettente, attraverso la declaratoria di illegittimità delle norme che impediscono la ridetta ponderazione fra diritti e interessi costituzionalmente protetti, appare una soluzione adeguata a riaprire le porte degli istituti penitenziari alla legalità costituzionale, da troppo tempo rimasta all’esterno delle cinte murarie.

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Per tutto quanto argomentato, si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale:

– ammetta il presente intervento dell’Associazione “Passione civile con Valerio Onida” in quanto amica curiae;

– dichiari fondata la questione di costituzionalità prospettata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con l’ordinanza richiamata in epigrafe.

*         *La presente opinione è stata redatta con il supporto degli studenti dell’insegnamento di Giustizia costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia.

[1]     Si cfr. M. Ruotolo, Il carcere come luogo della legalità. In onore di Valerio Onida, in Rivista AIC, n. 4/2011, dove l’A. ricorda (p. 1, nota 2) come Valerio Onida fu il primo giudice costituzionale ad esercitare la prerogativa a favore dei giudici costituzionali di visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, ex art. 67, co.1, lett. b, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

[2]     Al proposito giova citare Cass. pen. n. 27593/2025: «Ai fini dell’accoglimento di un’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, bensì occorre che l’infermità o la malattia comportino un serio pericolo di vita, la non possibilità di assicurare adeguate cure mediche in ambito carcerario, o causino al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in violazione del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario»

[3]     Si vedano i dati raccolti ed elaborati da D. Stampacchia, Lo stato di salute della tutela dei diritti in carcere a dieci anni dall’introduzione del reclamo giurisdizionale, in La legislazione penale, 2024, dai quali emerge l’esiguità del numero dei ricorsi rispetto alla popolazione detenuta, nonché la loro disomogenea distribuzione territoriale, con una concentrazione presso alcuni uffici giudiziari, specie quelli competenti per istituti ove sono ristretti detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis o.p. Con specifico riferimento al Tribunale di sorveglianza di Firenze si v. M. C. Frosali, La tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti tra teoria e prassi: analisi dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in L’Altro diritto, 2021, 185 ss., che mette in luce l’ineffettività del rimedio e, altresì, la bassa percentuale di ricorsi promossi dai detenuti di origine straniera rispetto alla loro incidenza sulla popolazione carceraria.

[4]     La natura non satisfattiva di tale rimedio è maggiormente, e ancor più evidentemente, comprensibile se accostata al c.d. “danno da vacanza rovinata”, il cui risarcimento viene stabilito dal codice del Turismo in forme più dettagliate e più garantiste, rimettendo anche la possibilità al giudice di merito di valutare l’entità del danno e la quantificazione esatta del risarcimento spettante. Pare quanto meno criticabile la scelta del Legislatore di fornire maggior tutela al turista colpito da sventure che al detenuto incarcerato in condizioni contrarie al senso di umanità

[5]     Considerato, non a torto, troppo esiguo e, peraltro, probabilmente effettivamente riscosso solo in un numero limitato di casi da parte dei detenuti interessati, una volta dimessi dagli istituti penitenziari. Anche sotto questo profilo, non risultano disponibili dati aggregati idonei a consentire una valutazione complessiva dell’effettività del rimedio economico, né della sua reale capacità di esercitare una pressione sull’amministrazione statale affinché migliori le condizioni detentive. La mancata raccolta sistematica di tali dati da parte dell’amministrazione penitenziaria appare, a sua volta, sintomatica di una più generale sottovalutazione istituzionale tanto dell’effettività dei rimedi predisposti dall’ordinamento, quanto della persistente gravità delle condizioni detentive cui quei rimedi dovrebbero porre argine. A questo proposito è stata presentata un’interrogazione parlamentare, 4/06085, on. Roberto Giachetti al Ministro della Giustizia, presentata in data 7/10/2025, nella seduta n. 543, che giace senza risposta.

[6]     https://www.quirinale.it/it/pagine/esercizio-potere-grazia-tabelle

[7]     Si tratta del d.d.l. n. 420, d’iniziativa della sen. D’Elia e altri, presentato al Senato il 21 dicembre 2022. Risulta assegnato alla Commissione Giustizia in sede redigente in data 6 agosto 2024, sebbene l’esame non sia mai iniziato. La relazione dà perfettamente conto dell’evoluzione storica e del contesto che rende del tutto insoddisfacenti i rimedi attualmente esistenti nel sistema penitenziario.

[8]     V. Onida, Carcere e legalità, in Dignitas, n. 11/12, 2002, p. 17.

[9]     V. Onida, Quale orizzonte culturale per il carcere?, in Aggiornamenti sociali, febbraio 2014, p. 19-110.

https://www.cortecostituzionale.it/uploads/amicus/ro-69-2026-decr-ammissione-opinio-6a439480639a9.pdf

 

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