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a cura di Claudia Pecorella

Non opera retroattivamente il differimento facoltativo della pena per le donne incinte e madri di figli minori di 1 anno, previsto nel c.d. Decreto Sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48)

Luglio 13, 2025

A cura di Claudia Pecorella

Con un provvedimento del 3 giugno 2025, il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha concesso la proroga del differimento obbligatorio della pena a una donna divenuta madre durante il tempo in cui già godeva del rinvio della esecuzione della pena in quanto donna incinta (art. 146 c.p.).
A questa conclusione il Magistrato è pervenuto prescindendo dalla modifica che il c.d. Decreto Sicurezza ha apportato alla disciplina di questi casi, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza 32/2020, ha dichiarato illegittima, per contrasto con l’art. 25 comma 23 Cost., l’applicazione retroattiva di disposizioni che hanno «un effetto di trasformazione della pena inflitta, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale» in senso peggiorativo rispetto al quadro normativo vigente al momento del reato.
Il d.l. 48/2025, nell’abrogare la parte dell’art. 146 c.p. relativa alle donne incinte e madri di figli minori di 1 anno e nel sottoporre anche questi casi alla disciplina del differimento meramente facoltativo della pena previsto fino ai 3 anni di età dei figli dall’art. 147 c.p., ha infatti modificato «sensibilmente la disciplina in ordine al rapporto tra maternità ed esecuzione penale in termini certamente peggiorativi».

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