
Riflessioni ad alta voce
“Inconvenienti di fatto” e “interpretazione conforme” nella materia elettorale
Alessandro Lauro*
Da decenni, la Corte costituzionale insegna che si dichiara l’incostituzionalità di una norma
non quando sia possibile darne una lettura incompatibile con la Costituzione, ma quando
sia impossibile trovarne una compatibile. Di tante interpretazioni possibili, ne basta una
“buona” per salvare la malcapitata norma dall’annullamento.
Da altrettanto tempo (cfr. sent. n. 188 del 1995), la Corte ha chiarito che la valutazione
della legittimità di una norma trascende da eventuali difficoltà concrete connesse alla sua
attuazione.
Si tratta dei cosiddetti “inconvenienti di fatto”: detto altrimenti, ciò significa che la
costituzionalità (e, in particolare, la ragionevolezza) di una norma va verificata nel suo
complesso, tenendo conto del fatto che potranno esistere situazioni della vita reale in cui
la sua applicazione potrebbe suscitare dubbi o anche provocare ingiustizie sostanziali. Ci
saranno sempre casi-limite, in cui una punizione appare ingiusta o sproporzionata, anche
se di per sé nessuno dubita che, in astratto, sia corretto comminare una sanzione per la
condotta punita. Per esempio, se scorressimo gli infiniti illeciti previsti dal codice della
strada per automobilisti, ciclisti o pedoni, è probabile che ciascuno di noi si
rispecchierebbe nell’affermazione precedente.
Come afferma l’antico brocardo: dura lex, sed lex.
Ora, provando a mischiare questi due consolidati indirizzi, ne esce un amalgama che
reagisce in modo assai peculiare se applicato alla materia elettorale, che nelle prossime
settimane verrà affrontata in diverse sedi giudiziarie italiane.
Qualunque sistema elettorale è connotato da infiniti “inconvenienti di fatto”: nessuno può
predire esattamente quali saranno gli esiti, né valutarli rispetto a parametri normativi, sino
a quando le urne non saranno aperte e questi esiti acquisiti.
Nell’ampio ventaglio di queste possibilità, che i sondaggi provano a divinare, ecco che
troveremo senza dubbio casi-limite, anche per il nuovo sistema elettorale disegnato dalla
recente legge n. 180 del 2026. Casi-limite in cui le paventate distorsioni del voto e della
sua uguaglianza, costituzionalmente illegittime, potrebbero non verificarsi.
Immaginiamo, per esempio, che una coalizione raggiunga il 53% dei voti: opererebbe
comunque un “residuo” di premio di maggioranza, con qualche seggio in più, ma senza
una distorsione del voto tale da invocare l’intervento della Corte.
Eppure, potrebbe anche accadere – e forse è sondaggisticamente più verosimile – che
una coalizione ottenga il 42,01% dei voti ed un’altra il 41,99%. Per la prima scatterebbe il
premio di maggioranza, per la seconda ovviamente no. La prima otterrebbe all’incirca 202
seggi (pari al 50,5%), esclusi i seggi all’estero. La seconda potrebbe fermarsi a 132.
È chiaro, i risultati dipendono – appunto – da circostanze fattuali, a partire dal risultato di
altre forze in campo.
Ma qui emerge il problema costituzionale: un sistema elettorale costituzionalmente
legittimo deve esserlo sempre, nella sua logica. Possono anche esistere casi-limite che
sono inconvenienti di fatto in bonam partem (come il primo scenario). Ce ne possono
essere di esattamente opposti, che mostrano tutta l’irragionevolezza della scelta.
Emerge allora la necessità di ribaltare l’impostazione tradizionale: un sistema elettorale
non è costituzionalmente conforme solo perché può dare risultati legittimi. È semmai
illegittimo perché può dare anche un solo esito illegittimo. Se anche esiste un solo caso
“distorto” (come quello di due coalizione appaiate attorno alla soglia per l’ottenimento del
premio.. ma nel caso della nostra legge ce ne sono molti di più), la ragionevolezza
complessiva del sistema cade, perché la sovranità non può essere esercitata o compressa
in maniera incostituzionale, fosse anche per una sola volta.
Ovviamente, il premio di maggioranza è l’istituto che più plasticamente mostra queste
distorsioni, ma ce ne possono essere altre. Ad esempio, c’è chi ha sostenuto che le
pluricandidature, alla fine, potrebbero anche ridurre l’effetto dei “nominati”, perché
generano lo scorrimento nei collegi, dato che i capilista potrebbero essere anche nei listini
e dovrebbero accettare la loro elezione in questi ultimi. Ed ecco che il problema ritorna: si
parla sempre di potenzialità, ma il punto non è immaginare che, in una qualche ipotesi, gli
effetti che si ritengono incostituzionali (l’esistenza di parlamentari nominati, e non eletti)
possano essere diminuiti. Al contrario, qui siamo sicuri che, in una qualche percentuale,
l’effetto incostituzionale si genererà e questo dovrebbe essere più che sufficiente a
ritenere di per sé incostituzionale la sua causa (cioè l’esistenza dei capilista bloccati e dei
listini, che rompono l’uguaglianza fra i candidati ).
Il momento, allora, in cui bisogna formulare le prognosi di costituzionalità del sistema
elettorale non è l’apertura delle urne, ma il deposito della scheda. È nell’attimo in cui un
cittadino sta votando che bisogna domandarsi se il suo voto – come configurato dalla
legge elettorale – produrrà effetti sostanzialmente eguali a quelli di un altro, o se il suo
stesso voto è libero e personale, giacché, nel momento in cui è espresso, gli consente di
comprendere, almeno in linea di massima, quali effetti esso produrrà secondo una sua
«scelta chiara e consapevole» (sent. n.1 del 2014). È nello stesso attimo che bisogna
chiedersi se la selezione degli eletti dipende anche dal voto che sta esprimendo o se
dipende da scelte di altri.
Se vi sono (non una, ma) varie ipotesi in cui queste domande trovano risposta negativa,
diventa allora evidente che è il sistema nel suo complesso ad essere illegittimo.
*Ricercatore di diritto pubblico nell’Università Ca’ Foscari di Venezia