Riflessioni ad alta voce

La revisione dell’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione dell’Alta Corte di disciplina: spunti di riflessione su di una riforma sbagliata

Febbraio 25, 2026
di Giovanni Serges*
1.Il metodo della revisione del Titolo IV: dal testo governativo “blindato” all’urgenza di un referendum “confermativo”; – 2. Il vero obiettivo della riforma: lo “smontaggio” del CSM coperto dalla cortina fumogena della separazione delle carriere; – 3. L’erronea configurazione di un rapporto di condizionalità tra separazione delle carriere e principio di terzietà e imparzialità di giudice; – 4. L’istituzione dell’Alta Corte di disciplina solo per la magistratura ordinaria: un grave vulnus al principio di eguaglianza; – 4.1. L’ambigua disciplina delle impugnazioni delle sentenze dell’Alta Corte.
  1. Un dibattito sempre più teso dietro il quale è impossibile negare l’alta valenza politica che esso ha finito per assumere. I segnali in questa direzione si arricchiscono giornalmente e, nonostante qualche lodevole sforzo di mantenere la riflessione rigorosamente circoscritta al piano del contenuto della riforma, non può che prendersi atto della trasfigurazione che questa tornata referendaria ormai inesorabilmente presenta. Basta soffermarsi sulla stampa quotidiana per rendersi conto che il tema compare ogni giorno sotto forma di interviste, articoli, resoconti, forse ben al di là delle esigenze di corretta e compiuta informazione, perché invero le opposte posizioni si ripresentano, quasi ossessivamente, e sembrano dirigersi più nella direzione dell’occupazione dello spazio pubblico con tecniche di stampo pubblicitario che muoversi nel senso dell’offerta di sobri e pacati elementi di valutazione.D’altra parte, sulla “trasformazione” di questo referendum costituzionale in uno scontro politico che supera l’alternativa tra rigetto o adesione alla sola proposta di revisione costituzionale esercita la sua determinante influenza la questione del metodo e delle modalità con le quali si è giunti all’approvazione in sede parlamentare. La proposta, come è ben noto, proviene dal Governo (e solo dal Governo), la sua approvazione è avvenuta in sede parlamentare con un testo “blindato” sul quale non si è reso possibile l’inserimento di alcun emendamento (nonostante la presentazione di diverse ipotesi di correzioni, modifiche e integrazioni), né, tanto meno, si è ritenuto di tenere in alcuna considerazione l’articolato parere dello stesso attuale CSM (sul quale all’interno del Consiglio si erano registrate amplissime convergenze) e l’ultima tappa dell’iter parlamentare ha visto, appena qualche giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del testo, la immediata presentazione della richiesta di referendum ad opera (in primo luogo) di un quinto di parlamentari della maggioranza che sostiene l’attuale Governo.Anche le fasi successive, interne al procedimento referendario, sono state poi caratterizzate da una sorta di “straordinaria urgenza” di pervenire al voto, con la conseguenza che il decreto di indizione della consultazione referendaria è giunto mentre ancora erano aperti i termini per la raccolta delle firme da parte di un gruppo di promotori e si è determinata una situazione che risulta senza precedenti nella storia dei referendum costituzionali. Se è vero, infatti, che anche una sola iniziativa referendaria ad opera di quinto di parlamentari produce, come è ovvio, l’obbligo di procedere alla consultazione popolare, è però anche vero che la analoga – ma certamente più lenta – iniziativa (una volta raccolte le firme necessarie) degli elettori finisce (ed ha finito) per essere del tutto vanificata ove i tempi siano calibrati (come è avvenuto in questa vicenda) sulla iniziale (ed immediata) iniziativa ad opera dei parlamentari.

    Va registrato, peraltro, che l’iniziativa popolare di raccolta delle firme ha avuto, in questo caso, il merito di consentire la correzione del quesito referendario in senso conforme al dettato dell’art. 16 della legge n. 352 del 1970 che, come è noto, prevede, per le sole leggi di revisione costituzionale, la puntuale indicazione degli articoli della Costituzione oggetto di modifica. Il decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la decisione governativa di conferma delle date di celebrazione del referendum  e di correzione del quesito, per un verso costituisce una assoluta (quanto irrituale) novità e pone inquietanti dubbi su una disciplina legislativa che, così intesa, consente di fatto di eludere il ruolo dell’iniziativa popolare “oppositiva”;  dall’altro permette ai cittadini di avere, quanto meno, cognizione delle disposizioni costituzionali  coinvolte e di non trovarsi di fronte al solo, assai ambiguo, titolo della proposta di legge.

    Un titolo che sembra, in realtà, confezionato ad arte per rendere comprensibile solo per una limitata parte il contenuto della revisione. Si legge, infatti, che la proposta contiene “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, con la conseguenza che, mentre è facile comprendere che dalla revisione scaturirà la istituzione di un nuovo giudice (la Corte disciplinare) è, al contrario, impossibile capire cosa si intenda per norme in materia di ordinamento giurisdizionale; un sintagma, quest’ultimo, idoneo a “coprire” ogni aspetto della funzione giurisdizionale e, dunque, inservibile ad orientare un elettore che abbia difficoltà a comprendere e che incontri anche maggiori difficoltà ad esaminare il contenuto della proposta.

    Dovrebbero allora venire in soccorso, a chiarire nei loro termini essenziali la riforma, le ricostruzioni provenienti dai convinti sostenitori dell’approvazione, proposte (con quotidiana dovizia, come sopra si è ricordato) nelle più disparate sedi a sostegno non solo della bontà ma anche della assoluta necessità della revisione costituzionale in questione.

 

  1. Dominano ampiamente la scena, in questa direzione, due grandi temi di fondo, tra loro strettamente connessi, che costituirebbero l’autentico “cuore” del disegno riformatore.Mi riferisco alla “separazione delle carriere” ed alla conseguente affermazione, completa e coerente con l’idea del “giusto processo”, di un giudice “terzo ed imparziale”.

    Mi limito qui a due brevissime notazioni su questi punti.

    Invero intorno alla separazione delle carriere giudicanti e requirenti la proposta nulla dispone. Ciò che la revisione separa è la sola “gestione” delle carriere, smembrando l’attuale CSM in due diversi ed autonomi consigli, dotati delle medesime competenze, ossia assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e quant’altro attiene allo status di magistrato. Saranno poi le nuove norme sull’ordinamento giudiziario a disciplinare (così prevede il nuovo art. 102 Cost.) le “distinte” carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, e in ordine a tale distinzione (che, dunque, può non coincidere con la netta separazione) il nuovo testo costituzionale non fornisce alcun elemento per comprendere sulla base di quali meccanismi sarà realizzata. La “separazione”, dunque, costituisce un autentico salto nel buio perché solo la nuova legge sull’ordinamento giudiziario ci dirà come e se verrà realizzata, fermo restando che la disciplina potrà variare nel tempo (con il variare delle maggioranze parlamentari) mediante il ricorso alla sola legge ordinaria.
    Mentre, insomma, i fautori della riforma ne sottolineano, con particolare enfasi il ruolo determinante e qualificante, la separazione delle carriere rimane fuori dal perimetro dell’intervento, mettendo così a nudo la vera direzione alla quale mira il disegno riformatore, ossia la separazione del Consiglio superiore. Ed è proprio al conseguente smembramento in due organi, che il testo della riforma dedica le maggiori attenzioni con il ricorso al nuovo meccanismo di composizione mediante sorteggio, tanto originale quanto deprecabile, concepito – si afferma – per spezzare la “degenerazione correntizia” dell’attuale consiglio.

    E tuttavia, il meccanismo del sorteggio (anch’esso rinviato ad una disciplina tutta da costruire ad opera della legge ordinaria e per la prima volta introdotto per un organo di sicura rilevanza costituzionale) non garantisce affatto che l’associazionismo giudiziario non continui a giocare un ruolo, forse anche nella auspicabile direzione di una più sensibile e consapevole influenza sul piano della cultura istituzionale. Intorno alla disciplina del sorteggio (di cui, appunto, nulla sappiamo oggi dal momento che essa è rimessa a future scelte legislative) si potrà, pertanto, giocare una partita capace di favorire una riduzione della casualità assoluta, se, ad esempio, il sorteggio sarà ristretto solo ad alcune categorie di magistrati e se tra questi sarà richiesta prima della compilazione delle liste la disponibilità ad assumere l’incarico.

    Ma anche se si dovesse prevedere la verifica della disponibilità solo dopo l’effettuazione del sorteggio, ciò non escluderà che attraverso il gioco delle rinunzie non si possano produrre distorsioni di tipo correntizio, sostituendosi così alla trasparenza delle elezioni, nelle quali i singoli magistrati assumono pubblicamente la candidatura, una dinamica del tutto opaca e difficilmente comprensibile dall’esterno.

    A me pare, allora, che i due CSM siano costruiti in una direzione del tutto diversa che mira, soprattutto, a fare emergere la loro potenziale conflittualità. Difficile non pensare, tanto per fare un esempio quasi elementare, alla possibilità che i due CSM, chiamati a formulare pareri su disegni di legge concernenti la materia giudiziaria, si esprimano in termini divergenti, così non solo creando una situazione di tensione inevitabilmente destinata a coinvolgere il Presidente della Repubblica (che li presiede entrambi), ma offrendo il fianco alle forze politiche che proprio nelle competenze ulteriori del Consiglio (prima fra tutte la formulazione di pareri prevista dalla legge n. 195/1958) vedono non già l’espressione della funzione di garanzia dell’indipendenza ed autonomia bensì, esclusivamente, l’invasione inaccettabile della sfera politica.

    Da qui, non è difficile ipotizzare interventi legislativi sulla disciplina delle competenze dei CSM (magari con l’ormai consueto uso della decretazione d’urgenza, giustificata con l’impellenza di eliminare la conflittualità) di completa riscrittura delle competenze ulteriori e di restrizione dell’attività consiliare al solo recinto dell’amministrazione delle carriere. Il passo verso simili misure potrebbe essere assai breve e segnare proprio, immediatamente dopo la eventuale approvazione della legge di revisione,  quell’istanza di ridimensionamento del governo autonomo che affiora con contorni sufficientemente chiari dietro la fuorviante etichetta della “separazione delle carriere”.

 

  1. Quanto al profilo del giudice “terzo e imparziale”, la tesi che vuole terzietà e imparzialità della funzione giudicante come frutto della nuova collocazione costituzionale del PM o, meglio, della separazione della carriera inquirente da quella giudicante mi pare piuttosto debole se si guarda, in particolare, al nuovo testo dell’art. 104, che continua a rimanere una norma chiave dell’intero Titolo quarto della Costituzione.Questa disposizione costituzionale resta immutata nella prima parte laddove si dice che la “funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario” e viene, per così dire, completata con l’aggiunta della precisazione che le norme dell’ordinamento giudiziario “disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. Ora a me pare che, fermo restando che distinzione non significa necessariamente separazione, la norma così concepita mette in assoluta evidenza come l’attività del PM (il magistrato requirente) sia pienamente riconducibile all’esercizio della funzione giurisdizionale. Giudicanti e inquirenti partecipano dunque della medesima funzione, esercitano cioè la giurisdizione, sia pure, come è fin troppo ovvio, con ruoli diversi. Ma la comune matrice dell’essere entrambi parte di una unica funzione pubblica impedisce di considerare il PM come una parte, quale è l’accusato nel processo penale.

    Si tratta di una posizione che emerge, a mio avviso, con maggior chiarezza se si guarda al processo civile e, più in particolare al processo civile di cassazione. Qui vi sono delle parti che si sono contrapposte nettamente nei due giudizi di merito e che ora, dinanzi alla Suprema Corte, contestano, sotto il profilo della legittimità, la decisione impugnata e – potremmo dire d’improvviso – si trovano a veder partecipare a quel processo (per espressa previsione legislativa) un nuovo e diverso soggetto (il PM nella figura del Procuratore generale). Questi depositerà scritti difensivi a sostegno o in contrapposizione al ricorrente, parteciperà alla discussione del giudizio, pur non avendo mai partecipato alle fasi precedenti. Il suo ruolo esprime, in forma forse più chiara rispetto al processo penale, la sua partecipazione all’esercizio della funzione giurisdizionale al solo scopo di esprimere un concorso dell’interesse pubblico alla tutela della legge e, dunque, ad agire obbiettivamente nella direzione della legittimità della sentenza che la Cassazione pronunzierà.

    L’argomento utilizzato con maggiore frequenza dai sostenitori della riforma, secondo cui le due distinte carriere realizzerebbero compiutamente il principio di terzietà e imparzialità, già previsto dall’art. 111 della Costituzione, si rivela, dunque, del tutto evanescente e, non a caso, nella relazione che accompagna il disegno di legge di revisione, di là di un assai generico richiamo ai principi del “giusto processo”, non vi è alcuna specifica traccia di questo profilo. In altri termini, neppure i due presentatori del disegno di legge (la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro di giustizia Nordio) hanno ritenuto di ricondurre l’intervento di revisione costituzionale alla questione della più intensa terzietà e imparzialità che si realizzerebbe mediante lo smembramento del CSM e la futura separazione delle carriere.

    Sostenere che la sola circostanza che i magistrati inquirenti e giudicanti vengono valutati nelle varie fasi della loro attività da un CSM che vede al suo interno solo rappresentanti del proprio ordine di appartenenza e collegare questa situazione al rafforzamento (o, addirittura, alla realizzazione, come qualcuno temerariamente afferma) del principio, solennemente sancito nell’art. 111 (ma considerato da sempre implicitamente presente nell’ordinamento costituzionale) del giudice terzo e imparziale nel singolo processo, appare frutto di una evidente forzatura logica.

    Si è sempre ritenuto che il principio di terzietà ed imparzialità del giudice imponesse l’assenza di qualsivoglia coinvolgimento del giudice rispetto agli interessi delle parti, e che tale condizione fosse ampiamente assicurata non solo dallo schema rigorosamente ternario adottato dal sistema processuale, ma anche, e soprattutto, dalla previsione dei meccanismi legislativi (astensione, ricusazione, incompatibilità, remissione per legittimo impedimento) volti ad elidere in radice il possibile ingresso di un interesse parziale nella attività e nella decisione giudiziaria.

    Altre previsioni legislative si sono poi affiancate – come è noto – incidendo sull’apparenza dell’imparzialità, ossia sulla possibile compromissione dell’immagine del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, configurando come illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica a partiti politici o il coinvolgimento nell’attività di soggetti che operano nel sistema economico e finanziario (legge n.269/2006). Ed allora, pensare che la terzietà e imparzialità siano compromesse anche dalla circostanza che il giudice possa essere in qualche misura condizionato dal PM, riservando all’altra parte un trattamento deteriore sol perché la carriera di quel giudice (uno tra gli oltre 8.500 che compongono l’ordine giudiziario) un giorno potrà essere valutata anche da pubblici ministeri che (oggi in numero di cinque) siedono all’interno del CSM, significa attribuire ad un interesse mediato ed eventuale una capacità di influenza sul giudicante del tutto astratta ed ipotetica, alla quale, comunque sia, si sarebbe potuto trovare rimedio, a costituzione invariata, mediante la creazione di due sezioni dell’attuale CSM  (come da molti suggerito). Del resto la stessa giurisprudenza costituzionale (sent. 37/2000, Pres. G. Vassalli, Rel. V. Onida) ha rilevato come la Costituzione “non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni”. Dunque – dice la Corte – da nessun principio costituzionale, ivi compreso quello della terzietà ed imparzialità  del giudice può ricavarsi alcuna indicazione per ritenere che esso imponga (o anche solo suggerisca) la separazione delle carriere.

 

  1. Veniamo ora alla questione della istituzione della Corte disciplinare, cui viene attribuita la qualificazione di “Alta” (si legge nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge) in quanto “funzionale a segnalare la rilevanza assegnata al profilo deontologico e professionale dei magistrati dalla Costituzione”.Nella disciplina dell’Alta corte si mescolano, come in un miscelatore impazzito, esigenze meritevoli di apprezzamento, scelte di fondo profondamente sbagliate, errori di scrittura e di coordinamento, con la conseguenza che anche ove si potesse condividere il resto della riforma la sola innovazione del giudice disciplinare ne giustifica ampiamente un rigetto integrale.

    La responsabilità disciplinare del magistrato si configura in termini del tutto peculiari, dal momento che il magistrato non è inserito in una struttura gerarchica e, dunque, non si profila quella violazione di ordini e direttive imposte dall’alto che connota, al contrario, la responsabilità di tutti i pubblici funzionari. La stessa Corte costituzionale (sent. n. 497/2000) ha sottolineato come la responsabilità disciplinare assuma un carattere oggettivo dovendosi essa “inquadrare secondo regole corrispondenti all’autentico significato che l’indipendenza della magistratura assume nel sistema costituzionale (come garanzia dei diritti e della libertà dei cittadini)”.

    La responsabilità disciplinare dunque – come acutamente osservava Valerio Onida – “non è più un istituto interno ad una struttura amministrativa, ma è un problema di ordinamento generale; si tratta di garantire degli standard di condotta che l’ordinamento generale esige” (V. Onida, Riformare il giudice disciplinare dei magistrati, in Quaderni CSM, 2011, 61 ss.). Da qui, sottolineava lo stesso Onida, la opportunità di istituire una “corte disciplinare” per assicurare meglio che la funzione disciplinare di magistrati – proprio perché ad entrare in gioco non è l’interesse dell’apparato giudiziario quanto, piuttosto, l’interesse generale della giustizia – sia sottratta ad un organo formato in prevalenza da magistrati quale è l’attuale CSM. L’idea, insomma, di una “corte disciplinare” con una diversa formazione veniva collegata alla specifica funzione che la responsabilità disciplinare riveste oggi quale strumento a presidio dell’interesse generale al corretto funzionamento del sistema giustizia.

    Se, in altri termini, la creazione di una “corte disciplinare” può avere una sua giustificazione, e se per giungere alla sua istituzione è necessario ricorrere al procedimento di revisione costituzionale, per sottrarre la materia disciplinare al CSM (art. 105), si tratta però di stabilire come può essere costruita la relativa modifica al vigente sistema costituzionale. Ed è proprio su questo cruciale punto che la riforma oggi in discussione perviene ad una soluzione radicalmente inaccettabile.

    La istituzione dell’Alta Corte si configura, necessariamente, come deroga al principio del divieto di istituzione di giudici speciali previsto dal comma 2 dell’art. 102, un divieto inserito proprio in apertura del titolo quarto, diretto ad informare di sé l’intero impianto costituzionale della funzione giurisdizionale e, al tempo stesso, l’unico divieto presente nella seconda parte della Costituzione. Un divieto di sistema, potrebbe dirsi al quale, a mio avviso, è possibile derogare solo in vista di un rafforzamento delle garanzie giurisdizionali.

    Ora, l’Alta Corte prevista dal disegno di revisione se, per un verso, sembra ispirata all’idea di riconoscere alla responsabilità disciplinare quel carattere oggettivo di strumento posto a tutela dell’interesse di tutti i cittadini al corretto funzionamento della giustizia, per altro verso, in aperta contraddizione con le premesse dalle quali muove, la sua applicazione viene limitata alla sola giurisdizione ordinaria. In altri termini si compie un’operazione che, da una parte, eleva al rango di previsione (e di garanzia) costituzionale la funzione disciplinare e, dall’altra parte, circoscrive quella garanzia ai soli giudici ordinari, così creando una vistosa (per non dire clamorosa) disparità di trattamento ed una, potremmo dire ulteriore, frattura al principio di unità della giurisdizione.

    La nostra costituzione non recepisce il principio dell’unicità della giurisdizione (l’art. 102 che sembra affidare tutta la giurisdizione al giudice ordinario è subito contraddetto dal mantenimento in vita delle tre giurisdizioni speciali), ma si ispira certamente al principio dell’unità della giurisdizione, inteso nel senso di un’unica magistratura (sia pure attraverso forme differenziate di attività giurisdizionale) caratterizzata dalle medesime garanzie di autonomia ed indipendenza (G. Silvestri, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino,1997, 40 ). In altri termini il “magistrato” che la Costituzione concepisce è di un solo tipo, circondato dalle garanzie di autonomia e di indipendenza alle quali andrebbe ora ad aggiungersi l’ulteriore garanzia costituita dalla specifica giurisdizione disciplinare istituita a presidio dell’interesse obbiettivo al corretto funzionamento della giurisdizione, che dovrebbe necessariamente “valere per tutti i magistrati e non soltanto per i magistrati ordinari “(così, V. Onida, op. cit., 67)

    È, allora, di tutta evidenza che una revisione costituzionale come quella concepita, diretta ad istituire una Alta Corte limitata ai soli magistrati ordinari si pone, in primo luogo, in aperta contraddizione col principio “supremo” di eguaglianza, creando una inammissibile disparità tra magistrati tutti dotati delle medesime garanzie e tutti chiamati a svolgere, pienamente, la funzione giurisdizionale.

    La revisione costituzionale proposta assesta così un brutto colpo al divieto di istituzione di nuovi giudici speciali e, al tempo stesso, infligge, irragionevolmente, un colpo ancora più grave al principio di eguaglianza mediante la inspiegabile sottrazione dei giudici speciali alla giurisdizione disciplinare di nuovo conio. Ciò si traduce, in fin dei conti, in un incremento del tasso di “specialità” dei giudici speciali, tanto più incomprensibile se si pensa che, in particolare, il giudice amministrativo è chiamato a giudicare in forma estesa e pervasiva sui diritti per via della ben nota abnorme proliferazione della giurisdizione esclusiva.

    Non è difficile comprendere la ragione sottesa a questa limitazione, rispetto alla quale il Governo “proponente” e il Parlamento “approvante” non hanno inteso recepire – sordi ad ogni sollecitazione – il parere espresso dallo stesso CSM; essa risiede nell’atteggiamento (ormai perdurante da tempo) di una sorta di “deferenza” nei confronti, soprattutto, del giudice amministrativo, di cui si è consentito il progressivo allargamento degli ambiti di giurisdizione in materia di diritti soggettivi dando vita ad un distorto dualismo giurisdizionale che certamente era al di fuori dell’orizzonte concettuale nel quale si mossero, a suo tempo, i costituenti.

    Va, infine, sottolineato, su questo punto, che la questione della limitazione alla magistratura ordinaria è rimasta quasi del tutto ai margini della riflessione, così intensa in questo periodo. Sia la magistratura ordinaria, sia gli stessi studiosi, hanno concentrato la loro attenzione sulla composizione dell’Alta Corte intorno alla quale si sono appuntate aspre critiche (peraltro ampiamente condivisibili); ma la questione di una revisione che, introducendo un istituto di garanzia (quale dovrebbe essere l’Alta Corte), finisce per violare un principio costituzionale cardine del sistema ed al tempo stesso segnare una ancora più marcata differenziazione di regime rispetto ai giudici speciali, non ha suscitato particolare interesse. Eppure, a me pare, che quando si mette mano ad una riforma costituzionale (specie ad una riforma di così penetrante intervento sull’equilibrio dei poteri) la valutazione del suo impatto e dei suoi limiti dovrebbe essere compiuta, con uno sguardo che vada oltre gli (apparenti) confini dell’intervento, e dunque, nel nostro caso, oltre l’ambito della sola magistratura ordinaria.

    4.1.  Ma le ragioni di debolezza dell’impianto riformatore rispetto all’Alta corte non si fermano qui. Esse investono altri aspetti della disciplina sulla quale sembra riflettersi, più che nelle altre parti del disegno, quella frettolosa approssimazione alla quale si faceva cenno in apertura. Mi riferisco, in particolare, al meccanismo di con il quale le sentenze emesse dall’alta Corte possono essere impugnate dinanzi alla stessa Corte che giudicherà senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

    Ciò significa, in primo luogo, che l’Alta Corte, costituita da quindici giudici, non potrà mai funzionare come un unico collegio, bensì sarà sempre costretta a operare con collegi giudicanti ridotti secondo meccanismi che saranno solo in un secondo momento individuati dal legislatore.

    Si introduce così uno strumento quasi estraneo ai vigenti sistemi processuali nel quale l’impugnazione dinanzi al medesimo organo è prevista in casi limitati e particolari (lo strumento del reclamo avverso i provvedimenti cautelari nel processo civile ne è un esempio) ma non assurge mai a rimedio impugnatorio unico.

    L’aspetto più inquietante di questo singolare istituto risiede nella palese contraddittorietà che l’impugnazione dinanzi al medesimo giudice configura rispetto proprio a quel principio di terzietà e imparzialità che, secondo i sostenitori della riforma, costituisce il fondamento dell’intero impianto di revisione. Il giudice di secondo grado sarà, infatti, componente della medesima Corte che ha giudicato in primo grado, con la evidente capacità di condizionamento che questo comporterà nonostante la formazione di collegi diversi.

    È verosimile pensare che un simile strumento sia stato ideato per escludere ogni altra forma di impugnazione e al tempo stesso conservare all’interno della struttura dell’Alta corte un residuo dell’attuale sistema che, come è noto consente l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari del CSM dinanzi alla sezioni unite della Cassazione. Viene infatti previsto che i sei magistrati giudicanti e i tre requirenti che saranno chiamati, per sorteggio, a comporre l’Alta Corte abbiano svolto o svolgano funzioni di legittimità, così affidando la componente “togata” solo a magistrati che dispongano di una specifica esperienza in sede di legittimità.

    Ma l’intento di escludere ogni ulteriore forma di impugnazione si coglie, nel testo approvato, laddove si prevede che “contro le sentenze emesse in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte”. Se non che, nonostante l’uso dell’avverbio “soltanto”, il testo è esplicito nel sottolineare che l’impugnazione riguarda anche il merito e, dunque, configura un doppio grado che non esclude affatto la ricorribilità delle sentenze emesse dall’Alta Corte dinanzi alla Cassazione per violazione di legge.

    Se dunque con il “soltanto” si mirava a non consentire l’operatività del rimedio generale previsto dall’art. 111 Cost., si può dire che l’operazione non sia riuscita, con la conseguenza che il “nuovo” giudizio disciplinare non solo finisce per presentare una articolazione  destinata ad allungare oltre misura la durata del processo (due gradi di merito e uno di legittimità) ma finisce anche per affidare alla sola magistratura la decisione finale, con un risultato che sembra l’esatto opposto di quello al quale probabilmente si mirava.

    Non è da escludere, peraltro, che proprio quest’ultima questione finirà per tradursi in dubbi interpretativi di non facile soluzione, ove l’Alta Corte rivendicasse, ad esempio, la lesione della propria sfera di competenza di fronte ad impugnazioni dei propri provvedimenti dinanzi alla Suprema Corte, con l’apertura di un conflitto lacerante tra organi giurisdizionali di vertice di cui davvero non si sente alcun bisogno.
    Tutte questioni – quelle fin qui sinteticamente descritte – che rappresentano, a mio avviso, i frutti avvelenati di un metodo della revisione costituzionale che, caparbiamente, ha voluto escludere ogni possibile correzione nella sede parlamentare e dinanzi al quale il suo rigetto nella sede della consultazione referendaria appare quanto mai auspicabile.

* Professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi “Roma Tre”.

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