
Riflessioni ad alta voce
La Costituzione e le revisioni che il corpo elettorale respinge
Marta Cartabia*
“Ancora una volta si è palesato come riforme costituzionali, soprattutto se con l’ambizione di portare non singole modifiche puntuali, ma revisioni ad ampio raggio, sostenute solo dalla maggioranza di Governo del momento, non ottengano l’approvazione degli elettori, che in larga parte si pronunciano col voto in rapporto alla fiducia che hanno negli orientamenti delle forze politiche. In definitiva questo evita che si indeboliscano il senso e il ruolo di unità della Costituzione: e dovrebbe indurre anche in futuro a non varare riforme “di maggioranza”, e magari ad abbandonare l’ambizione o il “mito” della “grande riforma”, intervenendo caso mai con modifiche puntuali e concordate su singoli argomenti”.
Le righe poco sopra riportate potrebbero essere state scritte a commento degli esiti del referendum costituzionale sulla riforma della magistratura dello scorso 22 e 23 marzo 2026, respinta dal popolo italiano con una ampia maggioranza e con una insolitamente vasta partecipazione popolare (quasi il 60 per cento degli aventi diritto al voto ha partecipato), che ha toccato punte significativamente alte tra i giovani (i giovani tra i 18 e 28 anni si sono recati alle urne nella misura del 67 per cento secondo i dati IPSOS). Invece si tratta di una pagina di Valerio Onida che commenta gli esiti del referendum costituzionale del 2016, tratta dal libro La Costituzione, (edito per la prima volta da Il Mulino, Bologna, 2004 e da ultimo nel 2023, p. 150).
Questa pagina esprime bene sinteticamente il pensiero dell’Autore in merito al tema delle riforme costituzionali, che mi è sempre parso articolato sui seguenti punti: certamente la Costituzione non è immodificabile e laddove necessario le revisioni costituzionali possono anche recare giovamento; tuttavia, occorre procedere alla revisione con cautela e solo quando la vita dell’ordinamento presenta un problema che deriva dalla Costituzione stessa e che con la revisione si può rimediare; in ogni caso occorre stare in guardia dal mito delle “grandi riforme” ed evitare in ogni modo riforme “di maggioranza”.
Un insegnamento non solo condivisibile ma più che mai attuale.
Le bocciature referendarie del 2006, del 2016 e del 2026 non sono una semplice suggestiva coincidenza, dal linguaggio quasi cabalistico. Letta nel suo insieme, questa sequenza dice qualcosa di facilmente intelleggibile circa il rapporto tra gli italiani e la Costituzione: quando una riforma interviene in modo incisivo sull’equilibrio dei poteri ed è percepita come il prodotto di una sola maggioranza politica, l’elettorato tende a fermarla. Non è, o non è soltanto, il riflesso di un atteggiamento conservatore. Basti considerare che diverso è stato l’esito di riforme costituzionali puntuali e condivise, che hanno accompagnato la storia repubblicana, anche in tempi recenti: ricordiamo, esemplificativamente, la riforma del 2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione per rafforzare la tutela dell’ambiente; quella del 2021 che ha abbassato da 25 a 18 anni l’età per eleggere i componenti del Senato; e anche quella del 2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari, quest’ultima confermata anche dal voto popolare.
Che cosa, dunque, accomuna l’atteggiamento negativo espresso dal popolo italiano nei confronti delle riforme del 2006, del 2016 e del 2026? Le differenze sono, naturalmente, molteplici: diversi i contenuti delle riforme, diversi i contesti politici, diversi gli scenari internazionali sullo sfondo, diversi gli schieramenti, diversi temi del confronto pubblico. E tuttavia un tratto comune affiora con sufficiente nettezza: quando la revisione costituzionale investe l’equilibrio dei poteri e si presenta come espressione prevalente della volontà di una sola parte politica, il corpo elettorale tende a esprimere cautela e diffidenza. È come se, dinanzi alla Costituzione, il giudizio popolare si esprimesse con una postura più prudente.
Il punto, dunque, non è il rifiuto del cambiamento in sé, ma la diffidenza verso le “grandi riforme” calate dall’alto e segnate da una forte impronta di parte. Quando la revisione tocca l’architettura costituzionale e non nasce da un consenso largo, il corpo elettorale alza il livello di guardia.
Sotto questo profilo, il referendum del 2026 appare persino più istruttivo delle vicende precedenti. Nel procedimento per la riforma sulla magistratura, la tendenza a condurre il processo di revisione interamente all’interno della maggioranza di governo si è manifestata con particolare evidenza. La riforma è stata approvata dal Parlamento così come era stata inizialmente scritta dai proponenti. La lunga e articolata procedura parlamentare prevista dall’art. 138 della Costituzione non ha recato alcuna modifica o miglioria al testo iniziale voluto dal governo. E tuttavia il livello costituzionale non può essere confuso con quello dell’indirizzo politico. Le riforme costituzionali non possono essere trattate alla stregua di un capitolo del programma di governo. Il livello costituzionale è per sua natura uno spazio per la ricerca della convergenza tra opinioni diverse e tra orientamenti politici diversi. La ratio dell’art. 138 Cost., che richiede ampie maggioranze e plurime deliberazioni all’interno delle due camere, è che la revisione costituzionale deve essere condotta con atteggiamento di disponibilità alla discussione e alla mediazione, attitudine all’ascolto, accettazione di tempi più distesi, capacità di incorporare nel testo finale anche il punto di vista di chi non partecipa all’indirizzo politico del momento.
Non occorre indulgere in idealizzazioni del passato per ricordare, a questo riguardo, il dato forse più eloquente della nostra storia costituzionale: la Costituzione repubblicana fu approvata con 453 voti favorevoli su 515 votanti e soltanto 62 contrari nonostante, fuori dall’Assemblea costituente, le dinamiche politiche intorno al governo attraversassero acque particolarmente tempestose, almeno dal maggio del 1947: “Di mattina i costituenti discutevano – e si contrapponevano – sulle misure concrete di governo, nel pomeriggio, insieme, componevano i tasselli della nostra Carta costituzionale” (Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella).
Nessuno potrebbe ragionevolmente pretendere di trasformare quel luminoso frangente della storia repubblicana in un parametro puntualmente replicabile nelle contingenze odierne. Ma sarebbe altrettanto improprio sottovalutarne il significato simbolico, politico e istituzionale. Esso ricorda che il momento costituente e, in misura diversa ma non trascurabile, anche il momento della revisione costituzionale, trovano la propria forma più alta nella capacità di convergenza tra le variegate voci del popolo italiano. Non perché il dissenso debba essere annullato, ma perché il testo costituzionale vive della sua attitudine a rappresentare un terreno comune e condiviso.
“Nata per unire”, scriveva Enzo Cheli in un bel volume (Il Mulino 2012) sulle origini della Costituzione italiana, di cui a breve si celebreranno gli ’80 anni del suo atto di nascita, con la ricorrenza delle elezioni dell’Assemblea costituente, il 2 giugno 1946. Similmente, Valerio Onida parlava di “una funzione “stabilizzante e unificante” della Costituzione, che sarebbe messa a grave rischio se passasse l’idea che anche i meccanismi fondamentali del sistema costituzionale possono essere radicalmente cambiati in base a decisioni della sola maggioranza del momento: la Costituzione diverrebbe non più la “casa di tutti”, il quadro di fondo cui tutti, maggioranze e minoranze, possono guardare come elemento di garanzia e di concordia, ma l’oggetto di una quotidiana contesa politica” (La Costituzione, cit. p. 151).
Il segnale più forte espresso dal popolo italiano lo scorso marzo 2026 è che la Costituzione deve continuare a essere la casa di tutti e a svolgere quella funzione stabilizzante e unificante, da mantenere al riparo dalle contese politiche del momento.
- Professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale, Università Bocconi, Milano