
Riflessioni ad alta voce
Dopo il no alla riforma Nordio una utile innovazione della prassi: la revoca di un ministro
di Alessandro Lauro*
Dopo il netto esito negativo verso la riforma della magistratura proposta dal Ministro Nordio (il quale, pur assumendosi la “responsabilità politica” della sconfitta, non ha presentato le sue dimissioni) è cominciato il redde rationem. Sono “saltati” due protagonisti della campagna referendaria, sempre in attività presso il Ministero della Giustizia (il sottosegretario Delmastro e la capa di gabinetto Bartolozzi), ma con una pungente nota dall’inedita freddezza la Presidente Meloni ha richiesto le dimissioni anche della Ministra del Turismo, Daniela Santanché (“auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale [di Delmastro e Bartolozzi, ndr], analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo”), la quale si ritrova indagata – e in alcuni casi rinviata a giudizio – per vari reati. La Ministra si è arroccata sulla sua posizione, affermando di non volersi assumere la responsabilità (politica, appunto) della sconfitta referendaria, sebbene il suo caso abbia offerto non pochi argomenti per minare la credibilità della campagna a favore del sì.
Già in occasione del “caso Sangiuliano”, questa Associazione si era espressa ricordando alla Presidente Meloni che, volendo, avrebbe potuto richiedere la revoca del Ministro che generava imbarazzo per l’intero Governo.
Oggi vale la pena ribadire quegli argomento.
Questo il punto controverso: nel silenzio della Costituzione (l’art. 92 cita esclusivamente la “nomina dei ministri”), è possibile procedere alla revoca ministeriale?
In realtà, i Costituenti non lo escludevano (si veda al proposito la relazione al progetto di Costituzione di Meuccio Ruini, dove si scriveva che se il Presidente della Repubblica nomina conseguentemente può revocare), e invero gran parte della dottrina (fra cui Valerio Onida) ha affermato che l’istituto sarebbe pienamente compatibile con la trama degli articoli 92, 94 e (soprattutto) 95 Cost., nella misura in cui la capacità del Presidente del Consiglio di dirigere la
politica generale del Governo e di mantenerne l’unità di indirizzo è evidentemente condizionata alla possibilità di “disfarsi” di pezzi recalcitranti o inaffidabili della compagine governativa.
D’altra parte, il silenzio della Costituzione non è stato considerato determinante nel caso – non dissimile, a ben vedere – della sfiducia individuale e nella stessa sent. n. 7/1996 su questo istituto (il celebre “caso Mancuso”), la Corte costituzionale non parve escludere che anche il Presidente del Consiglio potesse rivendicare una qualche facoltà di revoca a prescindere dalla sfiducia parlamentare.
Peraltro, in un medesimo contesto di silenzio (costituzionale e legale, poiché nulla è detto nella legge n. 400 del 1988) si è sviluppata la prassi della revoca dei sottosegretari di Stato, considerato un contrarius actus della loro nomina.
A ben vedere, allora, non esistono ragioni giuridiche pregnanti per considerare inesistente – e soprattutto interdetto – il potere di revoca ministeriale. Semplicemente, il problema a lungo è stato determinato dalle condizioni politiche contingenti: nei governi guidati dalla Democrazia Cristiana una revoca ministeriale era considerata impossibile per i delicati equilibri su cui si reggevano e per la debolezza delle loro leadership. Dunque, l’esclusione di un ministro appartenente ad un partito alleato o ad una corrente minoritaria del partito maggioritario avrebbe provocato irrimediabilmente la crisi di governo.
Oggi le condizioni politiche sono ben diverse e la Presidente Meloni racchiude in sé tutte quelle condizioni di leadership politica ed istituzionale che le consentirebbero di estromettere un membro divenuto ingombrante e (forse) poco affidabile del suo Governo. Membro peraltro appartenente al partito guidato da Meloni stessa. Sarebbe un’innovazione costituzionalmente legittima e che darebbe il giusto peso alla figura del Presidente del Consiglio, in un quadro del tutto compatibile con la forma di governo parlamentare.
A dimostrazione del fatto che non è affatto vero che si è contrari a qualunque evoluzione costituzionale, purché coerente con l’essenza e lo spirito della Costituzione.
Aggiungiamo, peraltro, che una nuova prassi in questo senso (che dovrebbe ovviamente trovare il supporto del Capo dello Stato) sarebbe quasi di per sé sufficiente a realizzare un rafforzamento equilibrato e coerente del Presidente del Consiglio, senza aggrapparsi a strade collaterali (la riforma elettorale) o ripescare fra qualche tempo propositi che paiono tramontanti dopo il sonoro “no” pronunciato dagli italiani.
* Università Ca’ Foscari di Venezia – Université Paris Panthéon Assas