Post del Comitato Direttivo

La preoccupante stagione degli Stati senza baricentro comune

Ottobre 7, 2026

L’immagine di decine di delegati che lasciano l’Assemblea generale dell’ONU mentre Benjamin Netanyahu prende la parola ha un’innegabile valenza politica. Se, però, da un lato rende immediatamente visibile l’isolamento del premier israeliano, dall’altro quell’immagine acquista un più profondo significato se si tiene conto del luogo nel quale quel gesto si è compiuto.

Le Nazioni Unite nascono nel 1945, sulle macerie dei conflitti mondiali, dall’ambizione di sottrarre i rapporti tra gli Stati alla mera logica della forza e di ricondurli entro un tessuto di regole, procedure e istituzioni comuni. L’Assemblea generale incarna forse più di ogni altro organo questa aspirazione, perché riunisce tutti gli Stati membri su un piano formalmente paritario. È anche per questo che quell’uscita dall’aula assume una valenza ulteriore e riflette lo “stato delle cose” nel contesto internazionale. Chi esce nega l’interlocuzione a chi sta parlando e rende così inequivocabile il proprio dissenso, ma al contempo sottrae quel dissenso alla sede nella quale potrebbe esercitarsi il contraddittorio e, sperabilmente, tradurre la divergenza di metodi e opinioni nella forza politica di una maggioranza capace di dare consistenza alla propria azione. Le sedie vuote costituiscono dunque una forma potente di protesta, ma rivelano la precarietà di quello spazio comune nel quale persino il conflitto più radicale dovrebbe continuare a trovare una forma di espressione condivisa.

Il diritto internazionale ha sempre fatto a meno di un “capo” mondiale, ma se è vero che può stare in piedi senza un vertice, assai più difficilmente può reggersi senza un baricentro comune. Quel baricentro è l’idea che nessuno Stato possa considerarsi sovrano del diritto, libero cioè di accertare da solo i fatti che lo riguardano, interpretare le regole che lo vincolano e decidere le conseguenze della loro violazione.

Nell’universo giuridico, per di più, la violazione di una regola non ne decreta la soppressione. Finché una condotta viene contestata assumendo quella regola come parametro, la regola continua a svolgere una funzione ordinante. Ecco, allora, che quando viene meno il riconoscimento di un terreno comune nel quale i fatti possano essere accertati, le regole interpretate e le responsabilità attribuite si apre la strada a un momento di evidente squilibrio (qualcuno direbbe di “crisi”) del diritto internazionale. Una strada nella quale il conflitto rischia di sottrarsi al diritto e di tornare a essere misurato essenzialmente dai rapporti di forza.

D’altra parte, anche l’articolo 11 della nostra Costituzione muove, in fondo, da questa consapevolezza. Il ripudio della guerra si accompagna alla disponibilità ad accettare, in condizioni di parità con gli altri Stati, quelle limitazioni di sovranità che siano necessarie a costruire un ordinamento di pace e di giustizia fra le Nazioni. Vi è sottesa un’idea precisa della sovranità, che non viene negata, ma nemmeno concepita come potere di avere l’ultima parola o, peggio ancora, come pretesa che la propria parola, perché sorretta da maggiore forza, valga più di quella altrui. Il rischio che oggi si intravede è dunque più profondo di un semplice indebolimento del diritto internazionale (“debolezza”, in fin dei conti, evidente se si tende a considerare questo diritto al pari di un insieme di norme di soft law) e si manifesta attraverso la pretesa di accertare da sé i fatti, attribuire da sé le responsabilità e determinare da sé la misura della propria reazione nell’ambito dei conflitti tra Stati. Quando ciò accade, non viene meno soltanto la forza della regola, ma si incrina il baricentro – che consente anche agli avversari di continuare a riconoscersi come soggetti dello stesso ordine giuridico – e si legittima la regola della forza.

Ultimi Aggiornamenti