Riflessioni ad alta voce

L’Occidente democratico e il potente autocrate al comando

Gennaio 23, 2026

di Antonio D’Andrea*

Sulla melanconica coltre di sfiducia che sorprendentemente avvolge la stessa cultura dell’Occidente, a giusta ragione definito democratico, nel quale si è fatta strada l’idea dell’universalismo dei diritti fondamentali e della Pace duratura tra i Popoli (alla quale tendere attraverso sofisticati e nuovi strumenti a partire da una organizzazione su scala mondiale e dell’idea della prevalenza del diritto internazionale generale, e cioè riconosciuto universalmente, sulle “scelte” domestiche degli Stati aderenti), mi pare utile  qualche considerazione vada fatta da chi ancora oggi non intende distaccarsi da essa e di mestiere continui a fare il costituzionalista e non il “catastrofista”.

Ciò pur riconoscendo che la crisi del modello democratico occidentale –  si potrebbe forse dire sistemica – è indotta da quello che è sotto gli occhi di tutti e che investe, da un lato, l’andamento dei regimi politici di Paesi-chiave nella nostra area geopolitica e, dall’altro lato, la crescente evaporazione del diritto internazionale di fronte a duraturi conflitti bellici nell’Est europeo, cruenti massacri di inermi popolazioni in Medio Oriente, azioni militari fuori dai confini nazionali rivolte alla cattura di un Capo di Stato di altro Paese in America Latina. E a tacere di altre rivendicazioni territoriali da portare a compimento – viene minacciato – a qualsiasi costo per “allargare” le condizioni di sicurezza di uno Stato pur se a discapito dell’integrità territoriale di altri Paesi.

Il punto più critico che si è aperto sulla tenuta dell’impalcatura democratico-occidentale, a voler ben vedere, non è tanto o meglio non è solo la scarsa incidenza nei fatti della regolamentazione c.d. globale intorno alle finalità prima ricordate e dunque alla pressoché nulla capacità di influenza dell’ONU nella prevenzione e risoluzione dei conflitti tra Stati. È utile ricordare che, una volta concluso il secondo conflitto mondiale, era parso sin da subito evidente come la teorizzazione e la stessa buona volontà di impegnarsi a procedere “insieme”, mettendo a sedere nello stesso tavolo Paesi diversi e tra questi “potenze” di diseguale peso specifico e differenti prospettive ideologiche non avrebbe evitato né punti di vista differenti (se non diametralmente opposti) proprio tra Stati dominanti in particolare a proposito delle rispettive “aree di influenza”.  Basti pensare al potere di veto riconosciuto ai membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Gli Stati nazionali dunque permanevano pur dopo la sconfitta del nazi-fascismo, né si poteva pensare di evitare del tutto conflitti futuri e rivendicazioni di “sovranismo interno” che sarebbero rimasti impermeabili a qualsiasi “eccesso” di interferenza pur se di segno internazionale. Sono considerazioni note e risalenti!  Dire, tuttavia, che “esiste” il diritto internazionale e disegnare scenari di composizione dei possibili conflitti e modalità organizzative per (anche solo) ridurre il rischio di “contagio” bellico e l’uso della forza, come è stato pensato e scritto in documenti formali che vennero discussi e approvati dalla gran parte dei Paesi e che ancora oggi si possono fortunatamente leggere a beneficio di tutti, non ha mai significato altro che indicare una rotta, aver scelto una desiderabile direzione di marcia da seguire. E questo,  prima di tutto sul piano della cultura istituzionale di fondo, alla quale provare a dare seguito all’interno degli Stati, partendo da precetti considerati vincolanti per tutte le autorità di governo che sarebbero seguite nel corso del tempo! È poco? Sarà pure poco e velleitario, ma il diritto, incluso quello internazionale, resta uno strumento a disposizione degli uomini che non sono “anime belle” che agiscono nell’Universo conformandosi necessariamente alle regole alle quali pure dovrebbero attenersi. Come è noto, le regole giuridiche, anche quelle interne – a partire da quelle costituzionali – dotate di una maggiore capacità di cogenza per ragioni evidenti rispetto al soft law di derivazione sovranazionale, vengono violate e spesso quelle violazioni restano, per una molteplicità di ragioni, senza una conseguenza negativa pure prevista nei confronti di chi le ha violate. Non si parlerebbe in effetti, con specifico riferimento proprio al nostro Paese, di violazione del dettato costituzionale o anche solo della sua inattuazione (che è, almeno per i costituzionalisti, una speciale forma di volontaria inerzia) se non si fosse da sempre coinvolti in discussioni che mettono “al centro” la dialettica, anche in chiave giurisdizionale, tra quello che sarebbe richiesto dalla lettera e dallo spirito delle regole giuridiche vigenti e quello che ne costituisce la loro applicazione-disapplicazione, inclusa la possibilità che talvolta venga in discussione la stessa concorrenza tra norme non proprio sovrapponibili, dunque tra più regole astrattamente utilizzabili, alla ricerca di quella che meglio si presterebbe a risolvere il caso concreto.

Ma torniamo alla crisi acuta della prospettiva democratica che in Occidente – nei Paesi considerati di c.d. democrazia classica – può ben ricollegarsi al riconosciuto primato, già prima che si teorizzasse quello di un diritto internazionale generale da affiancare a quello tradizionalmente pattizio da sempre praticato per reciproche convenienze dai Governi di Stati alleati, dei precetti contenuti in una Costituzione scritta a parte la rilevante, ma peculiare e singolare esperienza britannica che ne fa a meno. Quali sono tali precetti? In sintesi e con specifico riguardo al nostro ordinamento: la garanzia dei diritti della persona (da quelli politici a quelli sociali); il bilanciamento tra organi distinti (il pluralismo istituzionale), cui si assegnano funzioni sovrane differenti (da quelle di indirizzo politico a quelle di garanzia sul versante giurisdizionale); la legittimazione dal basso del potere politico e il suo periodico rinnovo in chiave prevalentemente rappresentativa; il riequilibrio economico-sociale tra diversi territori, in vista del tendenziale e progressivo obiettivo di ottenere una convivenza armonica non solo tra individui, ma tra comunità interne e minoritarie alle quali, tuttavia, si consente di preservare caratteri identitari storicamente rilevanti (il superamento del modello “accentrato” e la promozione in varie modalità della c.d. autonomia territoriale).

A voler ben vedere, a me pare che il punto più critico con il quale occorre fare i conti sia proprio l’obiettivo di realizzare una sorta di nuovo unificante leaderismo post-ideologico a impronta sovranista (sulle cui caratteristiche non credo valga la pena di insistere troppo essendo evidente e molto ben propagandato dalla nuova leadership nordamericana, spinta da forze economiche e tecnologicamente dominanti ben oltre Oceano), lontano dall’ampio respiro inclusivo posto alla base del costituzionalismo,  da considerare proprio come appropriata declinazione in chiave normativa dei richiamati principi posti all’apice degli ordinamenti giuridici. Principalmente per la cultura giuridica, evidenziando proprio la stretta connessione che da tale angusta visione interna si irradia sul versante della (oramai disconosciuta) prevalenza delle regole internazionali, sollecitando piuttosto scelte opportunistiche, in particolare, come ovvio, degli Stati più potenti che si traducono in specifiche rivendicazioni “interne” nei confronti della stessa Comunità internazionale.

Nessuno ovviamente e tanto più la sola cultura giuridica e istituzionale che ancora si riconosce pienamente nel modello di stampo democratico – il volano per aprire la strada all’universalismo dei diritti e all’idea di un ordine su scala mondiale capace di aprire nuovi orizzonti anche nelle relazioni tra gli Stati – può impedire gli esiti elettorali che consegnano il governo dei rispettivi Paesi nelle mani di autocrati poco sensibili a quella cultura e piuttosto attratti da altri propositi. Il punto non è dunque minimizzare l’apertura di una nuova fase istituzionale nella vita di un ordinamento emblematico per l’Occidente (quale sono gli Stati Uniti) che, come si vede, finisce per complicare solidi rapporti e persino tradizionali alleanze politico-militari con il resto dei Paesi europei che in realtà non intendono abiurare a quel modello. Tuttavia, la fase nella quale ci troviamo è questa e, almeno per me, va affrontata non rinnegando il modello sopra descritto, sul presupposto che l’avvento di Trump lo ha ormai svuotato dall’interno per come sarebbe testimoniato dalle difficoltà evidenti nelle quali si dibattono, in primo luogo, le organizzazioni internazionali. Alle quali avevamo affidato con fiducia il nostro comune destino, che verrebbe da adesso in avanti “appaltato” alla buona volontà del Presidente nordamericano in carica e alla sua capacità di mediazione e dissuasione con altri oligarchi in verità da sempre lontani dalle preoccupazioni democratiche che nei nostri ordinamenti hanno prodotto, non fosse altro, regole costituzionali di un certo tenore. Così come nessuno avrebbe potuto sensatamente pensare (e persino, in qualche caso, puntare), clamorosamente aggirando gli stessi prudenziali vincoli internazionali, all’esportabilità pura e semplice del modello democratico occidentale in altri complicati contesti che quel modello non hanno mai né conosciuto né desiderato e, in linea di massima, apprezzato. Questa è la verità, se si vuole sgradevole. Non è peraltro il caso di abbandonare, almeno per la cultura democratica che tra alti e bassi si è radicata nella coscienza di molti nel nostro “vissuto” quotidiano, il senso e il significato del costituzionalismo occidentale ed europeo. Certamente anche quello di stampo prettamente europeo! Non è questo un dato trascurabile che può essere sacrificato sull’altare della continua lamentazione delle difficoltà che incontra innegabilmente l’affermazione di una vera e propria politica comune che impegni senza troppe titubanze sul piano politico (e adesso militare) quella che è, piaccia o meno a Trump, l’Unione europea, vale a dire un’importante organizzazione sovranazionale di carattere regionale (come altre in giro nel mondo) di livello intergovernativo. Né una classica Confederazione di Stati né tanto meno uno Stato federale che dà vita, come negli Stati Uniti, ad un unico ordinamento giuridico dotato di un solo Governo federale (che peraltro non cancella fortunatamente gli autonomi e sovrani Governi degli Stati della Federazione)! Non è qui il caso di valutare in modo puntuale le ragioni delle difficoltà operative che impediscono all’Unione europea di parlare più spesso con una sola voce. Se si resta alla direzione di marcia che si è scelto di intraprendere sin dai Trattati di Roma, sempre in avvio del secondo dopoguerra, e che attraverso varie tappe ha portato all’assetto attuale, credo si possa dire che proprio l’Unione europea rappresenta una declinazione, originale e fondamentale, per ricercare una visione che superi definitivamente il sovranismo isolazionista come pure un antidoto potente contro tentazioni autoritarie, che il primo potrebbe recare con sé anche in vista di stabilire relazioni peculiari con questo o quell’autocrate in auge tra noi nel tempo presente. Una specie di ricerca della globalizzazione in miniatura perseguendo vantaggi contingenti! L’esistenza, come noto, di un Parlamento europeo eletto direttamente dai Paesi che sono coinvolti nell’Unione (che pur dopo la dolorosa fuoriuscita della Gran Bretagna, restano 27 e che, stando alle richieste di ingresso, potrebbero aumentare nel loro numero), la presenza sulla scena internazionale di organismi europei chiamati ad assolvere compiti di indirizzo in nome e per conto della sola Unione (o della maggioranza che si riesce a determinare laddove è possibile fare a meno dell’unanimità dei governi aderenti), la possibilità di operare sotto il controllo di giudici europei, in rilevanti ambiti da riempire di contenuti normativi che tengano conto da qualche tempo di una “Carta dei diritti”, l’utilizzazione per molti Stati aderenti di una moneta unica e la stessa necessità di salvaguardare parametri economico-finanziari per i singoli Stati nell’adozione delle loro manovre interne, sono una emblematica testimonianza del radicamento in profondità di una comune tradizione costituzionale, ben oltre l’accettazione di un mercato comune nel quale consentire liberamente la circolazione oltre che di beni e servizi, dei cittadini europei. Certo, nulla di definitivo e stabilizzato quanto a capacità di influenzare il corso della Storia e di risolvere i drammi che pure si vivono direttamente nel nostro Continente. E, tuttavia, questo è più che sufficiente per fronteggiare la stagione che presenta nuovi e impensabili scenari proprio sul “fronte” occidentale. La minaccia bellicista e l’uso incontrollato della forza bruta, inclusa la odiosa giustificazione di abominevoli pratiche militari di sterminio di intere popolazioni inermi, la stessa spregiudicatezza dei toni di minaccia che non conosce ritegno nel rimarcare il potenziale effettivo dei mezzi, a partire dalle armi, di cui si dispone, semmai testimoniano che il paradigma democratico resta il vero e duraturo “scudo” con il quale misurare le arroganze che una volta avremmo bollato come imperialistiche e che proprio in Occidente e in Europa non hanno futuro. La tentazione contingente di qualche autocratico leader, che pure è stato e potrà qui e là affermarsi per la via elettorale, è stata, se ci si pensa con lucidità, definitivamente abbattuta dalla cultura giuridica e istituzionale che si è tramutata in forma di Stato, lasciandosi alle spalle l’assolutismo delle origini che non avrebbe più le gambe per procedere oltre un triste, contingente, angosciante percorso che non ha sbocchi e che, prima ancora di finire, può essere controllato dalle regole costituzionali. Così sarà.

*Professore ordinario in Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Brescia

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